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UPI, La nuova disciplina delle assunzioni nelle Province

28/04/2022
Il decreto interministeriale dell’11 gennaio 2022 (G.U. n. 49 del 28 febbraio 2022), attuativo dell’articolo 33, comma 1 bis, del decreto legge n. 34/2019, definisce la disciplina in materia di assunzione di personale nelle Province e nelle Città metropolitane in base alla sostenibilità finanziaria. Il DM prevede che dal 2022 le Province possano procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente (al lordo degli oneri riflessi) che, rapportata alla media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione, non determini il superamento del valore soglia (percentuale) definito per ciascuna fascia demografica. Per la verifica della situazione di partenza, sulla base di quanto previsto dal decreto, ogni ente dovrà preliminarmente verificare la sua posizione rispetto ai valori soglia individuati:
• individuare la propria fascia demografica in base all’art. 156, comma 2, TUEL;
• calcolare l’incidenza della propria spesa di personale dell’ultimo rendiconto approvato (cfr. circolare Dipartimento Funzione Pubblica 13 maggio 2020 – GU 11.9.20: macroaggregato U.1.01.00.00.000, e codici di spesa U1.03.02.12.001-002-003-999) rispetto alla media degli accertamenti delle entrate correnti degli ultimi tre rendiconti approvati, nettizzata dall’FCDE del bilancio di previsione, eventualmente assestato con riferimento alla parte corrente, dell’ultima annualità considerata (ad esempio spesa di personale da rendiconto 2020, entrate correnti 2018/19/20 e bilancio di previsione 2020 per il FCDE), sulla base dei dati comunicati alla Banca Dati Amministrazioni Pubbliche (BDAP).
Ai sensi di quanto previsto dall’articolo 57, comma 3-septies, del decreto-legge n. 104/2020, le spese di personale per assunzioni finanziate integralmente da risorse provenienti da altri soggetti ed effettuate a decorrere da 2021, espressamente finalizzate a nuove assunzioni e previste da apposita normativa, e le corrispondenti entrate poste a copertura delle stesse non rilevano ai fini della verifica del rispetto del valore soglia. Nel caso di finanziamento parziale ai fini del calcolo del valore soglia non rileva l’entrata e la spesa di personale per l’importo corrispondente al finanziamento stesso. La spesa per le assunzioni a tempo determinato a valere sui progetti PNRR che sarà effettuata a partire dal 2022 in attuazione dell’articolo 1, comma 562, della legge di bilancio 2022 va sottratta dal calcolo delle spese di personale ai sensi del decreto, già a partire dall’incidenza calcolata nei rendiconti 2022-23-24.
Al riguardo, l’UPI ha pubblicato il materiale del webinar, tenutosi lo scorso 5 aprile, sulla nuova disciplina delle assunzioni nelle Province. Di seguito il materiale pubblicato:

 

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