Inquadramento normativo Come noto, l’Autorità di regolazione (ARERA) ha approvato con deliberazione n. 363/2021 il nuovo metodo regolatorio (MTR-2), riguardante il secondo periodo di regolazione tariffaria per il settore rifiuti, valido dal 2022 al 2025. Il nuovo metodo prevede in particolare:
un periodo regolatorio di durata quadriennale 2022-2025, per la valorizzazione delle componenti di costo riconosciute e delle connesse entrate tariffarie e tariffe di accesso agli impianti di trattamento;
la predisposizione di un piano economico finanziario per il periodo 2022- 2025;
l’aggiornamento biennale, per gli anni 2024 e 2025, dei piani economico finanziari, sulla base delle indicazioni metodologiche di ARERA;
una eventuale revisione infra periodo della predisposizione tariffaria, qualora ritenuto necessario dall’Ente territorialmente competente, al verificarsi di circostanze straordinarie e tali da pregiudicare gli obiettivi indicati nel piano.
La deliberazione ARERA n. 389 del 03 agosto 2023 Con la deliberazione ARERA n. 389 del 03 agosto 2023 sono state definite le regole per l’aggiornamento biennale 2024-2025 delle predisposizioni tariffarie, confermando l’ impostazione generale del metodo tariffario rifiuti MTR-2 (delibera 363/21) e adeguandolo anche per ottemperare rapidamente a quanto statuito dal Consiglio di Stato, con la recente sentenza n. 7196/23 relativamente alla trattazione dei costi afferenti alle attività di prepulizia, preselezione o pretrattamento degli imballaggi plastici provenienti dalla raccolta differenziata, in tal modo garantendo l’affidabilità del nuovo quadro regolatorio. Sono stati quindi introdotti criteri tariffari che preservano un quadro di riferimento stabile, nel rispetto dei principi di recupero dei costi efficienti di investimento ed esercizio e di non discriminazione degli utenti finali. Al tempo stesso sono state introdotte misure per dare adeguata copertura ai maggiori oneri sostenuti negli anni 2022 e 2023 a causa dell’inflazione, salvaguardando l’equilibrio economico-finanziario delle gestioni e la continuità nell’erogazione del servizio, assicurando comunque la sostenibilità della tariffa all’utenza. Anche a fronte dei recenti provvedimenti dell’Autorità, continua ad operare l’art. 7 della deliberazione n. 363/2021 che, nel definire la procedura di approvazione del PEF, ha continuato a prevedere la validazione dei piani finanziari da parte dell’Ente territorialmente competente, a cui il gestore trasmette il PEF ai fini della determinazione delle entrate tariffarie di riferimento. Fermi restando i necessari profili di terzietà rispetto al gestore, gli ETC validano le informazioni fornite dal gestore medesimo e le integrano o le modificano secondo criteri funzionali al riconoscimento dei costi efficienti di investimento e di esercizio. In cosa consiste la procedura di validazione? La procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e concerne almeno la verifica dei seguenti aspetti: a) coerenza, completezza e congruità degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili dei gestori; b) il rispetto della metodologia prevista dal presente provvedimento per la determinazione dei costi riconosciuti; c) l’equilibrio economico finanziario del gestore. L’Ente territorialmente competente (ETC) è l’Ente di governo dell’Ambito, laddove costituito ed operativo, o, in caso contrario, la Regione o la Provincia autonoma o altri enti competenti secondo la normativa vigente (COMUNI). Soggetto preposto alla validazione del PEF L’ETC è il soggetto preposto alla validazione del PEF e deve presentare adeguati profili di terzietà rispetto all’attività gestionale. Nel contesto italiano, numerosi Comuni rivestono contemporaneamente sia il ruolo di ETC che di GESTORE con un’evidente criticità rispetto al requisito di terziarietà richiesto per la validazione. Vista la situazione del contesto italiano – sia con riferimento all’effettiva operatività delle Autorità d’Ambito che alla non infrequente situazione in cui i Comuni sono contemporaneamente ETC e Gestori – durante il precedente periodo regolatorio (2020-2021), l’Autorità era intervenuta con la deliberazione 57/2020 che ora risulta ripresa nei contenuti dall’art. 28 dell’allegato A alla delibera n. 363/2021 che recita “Laddove il citato organismo competente risulti identificabile con il gestore, la validazione di cui al comma 28.1 può essere svolta da un soggetto, che può esser inteso come una specifica struttura o un’unità organizzativa, nell’ambito dell’Ente o identificabile in un’altra amministrazione territoriale, dotato di adeguati profili di terzietà rispetto all’attività gestionale, al fine di evitare sovrapposizioni tra chi è investito della responsabilità di dichiarare la veridicità dei dati da considerare, ossia il responsabile dell’attività gestionale, e chi è chiamato a validarli.” La suddetta previsione non ha risolto le criticità avanzate dagli enti – soprattutto medio piccoli – considerato che spesso l’Ente non dispone di una struttura organizzativa adeguata per garantire il rispetto del requisito di terziarietà del soggetto validatore. Ambito di intervento L’attività di validazione viene svolta in linea con quanto previsto da ARERA, secondo cui:
La procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario (art. 7 della deliberazione 363/2021).
La validazione concerne almeno la verifica, ai sensi dell’art. 28 del MTR-2:
della coerenza, della completezza e della congruità degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili dei gestori;
del rispetto della metodologia prevista dal presente provvedimento per la determinazione dei costi riconosciuti;
del rispetto dell’equilibrio economico finanziario del gestore.
Al fine della validazione del PEF le attività svolte si riconducono a:
Verifica della completezza e adeguatezza dei dati e delle informazioni;
Verifica dei contenuti minimi del PEF compresi i seguenti elementi:
programma e piano finanziario degli investimenti;
specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili per l’effettuazione del servizio di gestione integrata dei RU;
ricorso eventuale all’utilizzo di beni e strutture di terzi, o all’affidamento di servizi a terzi;
risorse finanziarie necessarie per effettuare il servizio di gestione integrata dei RU ovvero dei singoli servizi che lo compongono;
relazione sul modello gestionale ed organizzativo, sulle eventuali variazioni previste rispetto all’anno precedente e le relative motivazioni, sui livelli di qualità del servizio, sulle eventuali variazioni previste rispetto all’anno precedente e relative motivazioni, sulla la ricognizione degli impianti esistenti.
Valutazione adeguatezza dei contenuti essenziali richiesti da ARERA nella relazione di accompagnamento al PEF;
Verifica predisposizione dichiarazione di veridicità dei dati da parte dei gestori;
Verifica coerenza e congruità dei dati trasmessi con le fonti contabili obbligatorie (bilancio, libro cespiti, PEF esercizi precedenti, etc.) e gli altri documenti disponibili (esempio: contratti) anche mediante tecniche di campionamento;
Verifica dei dati relativi ai costi di capitale, valore immobilizzazioni, costi d’uso, ammortamento e remunerazione;
Verifica rispetto generale della metodologia di calcolo e dei parametri e fattori previsti dal metodo.
Modalità di svolgimento del servizio Le attività saranno svolte da remoto, compresi gli incontri con l’Ente e il Gestore. Lo svolgimento del servizio richiede la messa a disposizione del materiale e della documentazione necessaria alla società per l’espletamento del proprio incarico. Richiedi preventivo