Chi siamo
Come associarsi
DURC e Tracciabilità
Contatti
Newsletter
search
Formazione
FAD sincrona (in diretta)
FAD asincrona (registrata)
Formazione obbligatoria
Formazione in aula
Formazione in house
Piano formativo gratuito associati
Archivio Formazione
Sportelli
Quesiti
Servizi di Supporto
Area Amministrativa
Determinazione fondo risorse decentrate
Pratiche previdenziali
Prima assistenza e tutoraggio ai comuni per l’attivazione di operazioni di PPP (Partenariato Pubblico Privato)
Società e organismi partecipati: tutoraggio agli adempimenti degli enti locali
Area Digitale
Adeguamento del sistema di gestione documentale alle nuove linee guida sul documento informatico
Supporto Responsabile della Protezione dei Dati (RPD, altrimenti denominato Data Protection Officer, DPO)
Supporto transizione al digitale
Area Finanziaria
Gestione IVA
Gestione IRAP
Redazione del Bilancio Consolidato
Relazione di fine e inizio mandato
Supporto alla predisposizione delle predisposizioni tariffarie (PEF) 2024-2025 secondo i criteri del Metodo Tariffario Rifiuti per il secondo periodo regolatorio (MTR-2)
Predisposizione e rendicontazione delle risorse per i servizi sociali (SOC24), asili nido (NID24), trasporto studenti con disabilità (DIS24) e assistenza all’autonomia e alla comunicazione personale degli alunni con disabilità (nuova scheda FAD24)
Validazione Piano Economico Finanziario (PEF) servizio gestione rifiuti. Aggiornamento biennale 2024-2025
Area Tecnica
Attività di supporto Gare
Controllo Pratiche Energetiche (ex Legge 10/91)
Controllo Pratiche Sismiche
Affitto sale convegni
Cultura
person
AREA RISERVATA
Accedi
Non hai un account?
Registrati qui
Hai dimenticato la Password?
Recupera la Password
NEWS
› L’Amministrazione che ha stipulato un accordo con altre Amministrazioni può recederne unilateralmente
NEWS
L’Amministrazione che ha stipulato un accordo con altre Amministrazioni può recederne unilateralmente
12/03/2021
La Pubblica Amministrazione che abbia stipulato un accordo o una convenzione con altre Pubbliche Amministrazioni, art. 30 del TUEL, conserva il potere di recederne unilateralmente con atto motivato. È quanto ribadito dal TAR Abruzzo,
sentenza 3 marzo 2021, n. 89
.
Gli accordi tra amministrazioni costituiscono strumenti di semplificazione e di razionale coordinamento dell’assetto degli interessi pubblici in attuazione del principio di buon andamento di cui all’art. 97 Cost. La predetta qualificazione trova puntuale riscontro sotto il profilo sistematico-normativo nell’inserimento degli accordi in argomento all’interno del capo IV della l. n. 241/1990 relativo alla semplificazione amministrativa.
Gli accordi ex art. 15 della l. n. 241/1990 si connotano per la loro spiccata valenza pubblicistica atteso che la volontà delle Amministrazioni non è mai assimilabile ad una “volontà negoziale” fondata sull’autonomia privata, ma è una “volontà discrezionale” funzionalizzata alla tutela degli interessi pubblici. Trattasi di moduli consensuali ed organizzativi dell’azione amministrativa (che si contrappongono al tradizionale modulo unilaterale provvedimentale ma che condividono, con quest’ultimo, il perseguimento dell’interesse pubblico) di esercizio della potestà pubblica che sostituiscono la sequenza procedimentale destinata a sfociare nell’accordo alla pluralità di procedimenti condotti in modo autonomo dalle diverse Amministrazioni (T.A.R. Lombardia, Sez. II, 14 gennaio 2009, n. 90). In definitiva, con questo modello convenzionale l’Amministrazione esercita una funzione pubblica (C.d.S., Sez. V, 16 marzo 2016, n. 1053) ed in tal modo viene assicurata l’azione integrata e coordinata dell’esercizio di funzioni proprie delle amministrazioni in vista del conseguimento di un risultato comune (Cass. civ., Sez. un., ord. 13 luglio 2006, n. 15893).
Riconosciuta la connotazione pubblicistica agli accordi tra PP.AA. ex art. 15 l. 7 agosto 1990, n. 241 ed ex art. 30 t.u.e.l., ne consegue, come ineludibile corollario, che l’Amministrazione possa sempre recedere dall’accordo in quanto tale potere è espressione “del principio di inesauribilità del potere pubblico, che caratterizza l’esercizio delle funzioni pubbliche” (C.d.S., Sez. VI, 29 luglio 2008, n. 3786). Il potere di recedere (nel pubblico interesse) dagli accordi amministrativi, non rappresenta altro se non la particolare configurazione che la potestà di revoca assume quando il potere amministrativo è stato esercitato mediante un accordo iniziale anziché in forma unilaterale (T.A.R. Puglia, Lecce, Sez. II, sent. 20 dicembre 2014, n. 3141). Il provvedimento che sia espressione di un tale potere di recesso va adeguatamente motivato, tenendo conto delle circostanze avvenute e delle esigenze di spesa (C.d.S., Sez. IV, sent. 4 giugno 2014, n. 2859) e mediante l’indicazione del processo valutativo degli interessi su cui si va ad incidere (C.d.S., Sez. V, 22 marzo 2016, n. 1172). Il potere di recesso dagli accordi tra amministrazioni non discende dall’art. 11, comma 4, della l. n. 241/1990, che prevede l’indennizzo in caso di recesso legittimo dell’amministrazione dall’accordo, ma direttamente dal principio generale della “inesauribilità del potere pubblico”, di talché nel caso di accordo stipulato tra più PP.AA. e di recesso di una delle Amministrazioni, non spetta alle altre PP.AA. alcun indennizzo per eventuali pregiudizi subiti a seguito del recesso (T.A.R. Piemonte, Sez. I, sent. 23 aprile 2019, n. 463), con conseguente inapplicabilità anche dell’ultimo periodo dell’art. 21-quinquies, comma 1, della l. n. 241/1990.
News autorizzata da
Perksolution
VENERDì 20 SETTEMBRE 2024
Negli affidamenti diretti vanno indicati i costi di manodopera
VENERDì 20 SETTEMBRE 2024
Il tetto al salario accessorio costituisce un limite complessivo unico
VENERDì 20 SETTEMBRE 2024
Riparto incentivi tecnici al personale della centrale di committenza
GIOVEDì 5 SETTEMBRE 2024
Cordoglio per la scomparsa di Franco Tagliabue, Sindaco di Cirimido (Como)