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Welfare integrativo, i chiarimenti della RGS

12/04/2021
Come noto, il comma 870 dell’art. 1 della legge n. 178/2020 (legge di bilancio 2021) dispone che le risorse destinate a remunerare le prestazioni di lavoro straordinario del personale civile delle PA, non utilizzate nel corso del 2020, nonché i risparmi derivanti dai buoni pasto non erogati nel medesimo esercizio, possono essere destinate a remunerare, nell’esercizio 2021, i trattamenti economici accessori correlati alla performance e alle condizioni di lavoro, ovvero gli istituti del welfare integrativo, in deroga a quanto disposto dall’art. 23, c. 2, del D.Lgs. n. 75/2017. Tale ultima disposizione prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2017, l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle predette amministrazioni non possa superare il corrispondente importo determinato per l’anno 2016. Spetta all’Organo di revisione la certificazione delle risorse non utilizzate nell’esercizio 2020.
Sul punto, la Ragioneria generale dello Stato, con la Circolare n. 11 del 9 aprile 2021, ha fornito, tra l’altro, le seguenti istruzioni operative per gli enti e organismi pubblici, rientranti nell’ambito applicativo dell’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che intendono avvalersi della facoltà di cui al suddetto comma 870. In particolare:

  1. i risparmi derivanti dalle risorse destinate a remunerare le prestazioni di lavoro straordinario del personale, nel rispetto dell’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, non utilizzate nel corso del 2020, sono determinati in misura pari alla differenza tra le risorse risultanti dallo stanziamento definitivo del bilancio di previsione 2020 (comprensivo di tutte le variazioni di bilancio) ovvero del budget 2020 (comprensivo delle rimodulazioni) e la spesa sostenuta per le prestazioni effettivamente rese per il predetto istituto di competenza anno 2020;

  2. i risparmi derivanti dai buoni pasto non erogati nel 2020 sono determinati in misura pari alla differenza tra le risorse risultanti dallo stanziamento definitivo del bilancio di previsione 2020 (comprensivo di tutte le variazioni di bilancio) ovvero del budget 2020 (comprensivo delle rimodulazioni) e la spesa sostenuta per i buoni pasto attribuiti al personale – dirigenziale e non – nell’anno 2020;

  3. per ciascuna delle predette tipologie di risparmio, che costituiscono risorse aggiuntive “una tantum”, va predisposto un apposito prospetto analitico da far pervenire al competente organo di controllo – collegio dei revisori dei conti o collegio sindacale – per la certificazione di competenza;

  4. una volta acquisita la certificazione del competente organo di controllo, i predetti risparmi sono destinati, in deroga all’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, ai corrispondenti Fondi per il trattamento accessorio di competenza del solo anno 2021 per il finanziamento dei trattamenti economici accessori correlati alla performance e alle condizioni di lavoro ovvero agli istituti del welfare integrativo, secondo criteri da definirsi in sede di contrattazione integrativa nel rispetto delle indicazioni del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro.


 

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