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Utilizzo avanzo libero per accoglienza profughi

19/09/2022
La Corte dei conti, Sez. Veneto, con deliberazione n. 116/2022, fornisce chiarimenti in merito all’utilizzo della quota libera del risultato di amministrazione per il finanziamento della spesa di sostentamento materiale e morale di profughi ucraini ospitati nel territorio comunale, quale spesa corrente una tantum, circoscritta all’esercizio 2022.

La Sezione ricorda come la ratio dell’art. 187, commi 2 del TUEL è quello di circoscrivere la quota libera dell’avanzo di amministrazione dell’esercizio precedente a scopi di sana gestione finanziaria, talché esso “non può essere inteso come una sorta di utile esercizio, il cui impiego sarebbe nell’assoluta discrezionalità dell’amministrazione. Anzi, l’avanzo di amministrazione “libero” delle autonomie territoriali è soggetto a un impiego tipizzato” (Corte cost. n. 138/209). In tal senso, il comma 3 bis del richiamato art. 187 preclude l’uso dell’avanzo libero nel caso in cui l’ente versi nelle fattispecie di cui agli artt. 195 e 222, salvo l’utilizzo per i provvedimenti di riequilibrio dell’art. 193.

Pertanto, secondo il richiamato art. 187, comma 2, la quota libera dell’avanzo di amministrazione dell’esercizio precedente, accertato ai sensi dell’art. 186 e quantificato ai sensi del comma 1 dell’art. 187, può essere utilizzata con provvedimento di variazione di bilancio per le finalità di cui alle lett.e a), b), c), d), e), “indicate in ordine di priorità” (ved. anche principio 9.2, Allegato 4/2, D. Lgs. 118/2011).

Per spese corrente una tantum si intende la spesa significativamente priva dei caratteri di continuità temporale e certezza nel tempo, propri al contrario delle spese correnti a carattere permanente, e diversamente connotata dai tratti di estemporaneità, sporadicità e imprevedibilità “quali fattori qualificanti le spese elencate all’art. 187, comma 2, del TUEL, per la cui copertura il legislatore ammette l’utilizzazione di una voce di entrata altrettanto estemporanea quale è l’avanzo di amministrazione (…) voce dell’entrata che si caratterizza anch’essa per incertezza nell’an e nel quantum (…) e che per sua natura è verificabile solo ex post, dopo l’approvazione al 30 aprile del consuntivo dell’esercizio precedente”.

In conclusione, sarà possibile attingere all’avanzo libero ex art. 187, comma 2, lett. d), TUEL per le spese aventi le predette peculiarità giuscontabili, “fermo restando che la qualificazione in concreto della fattispecie riferita dal Comune è di esclusiva competenza dell’ente che, qualora pervenga all’adozione di provvedimenti che comportino tali spese, sarà tenuto ad evidenziare, in motivazione, oltre ai presupposti di legge, la legittimità e la congruità delle stesse spese”.

 

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