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Tasso Interesse legale dall’1,25% al 5% dal 1° gennaio 2023

20/12/2022
La misura del saggio degli interessi legali di cui all’art. 1284 del codice civile è fissata al 5 per cento in ragione d’anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2023. Lo stabilisce il decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 13 dicembre 2022, pubblicato in G.U. n. 292 del 15-12-2022.

L’art. 1284 del c.c. contiene la previsione che il Ministro del Tesoro (ora MEF) abbia annualmente la facoltà, con un semplice decreto, di modificare la misura del tasso legale, tenendo conto del rendimento lordo dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi e del tasso di inflazione registrato nell’anno. Il decreto deve essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana non oltre il 15 dicembre dell’anno precedente a quello cui il saggio si riferisce. Qualora entro il 15 dicembre non sia fissata una nuova misura del saggio, questo rimane invariato per l’anno successivo.

Di questa nuova misura si dovrà tener conto, per esempio, per calcolare gli importi dovuti a titolo di interessi moratori in caso di ravvedimento operoso (articolo 13 del decreto legislativo n. 472/1997) per imposte versate in ritardo. Per i giorni di ritardo che cadono nel 2023 si applicherà, quindi, il nuovo tasso del 5%, mentre per quelli che cadono nel 2022 gli interessi si continueranno a calcolare al precedente tasso dell’1,25%.

 

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