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TARI, potere impositivo del Comune nel perimetro dell’Autorità portuale

18/02/2022
La Corte dei conti, Sez. Veneto, con deliberazione n. 21/2022, in risposta ad un quesito di un Comune, ha ribadito che l’istituzione dell’Autorità di sistema portuale non comporta ex se la perdita del potere impositivo dell’amministrazione comunale in tema di TARI. Nel caso di specie, il Comune istante ha formulato due quesiti, ovvero:
a) se l’istituzione dell’Autorità di sistema portuale comporti ex se la perdita del potere impositivo dell’amministrazione comunale in tema di TARI in favore dell’Autorità portuale per le fattispecie i cui presupposti di imposta trovino fondamento all’interno del perimetro di competenza della medesima Autorità;
b) in caso di risposta positiva al quesito sub lett. a) se la perdita del potere impositivo consegua direttamente all’entrata in vigore del d.lgs. n. 169 del 2016 (e sulla base della perimetrazione offerta dal Piano regolatore del porto anteriore a tale disciplina), ovvero se tale circostanza si verifichi solo a seguito dell’adozione del Documento di Pianificazione Strategica di Sistema di cui all’art. 1 D.lg.s n. 232 del 2017.
La Sezione rileva come in materia di gestione dei rifiuti assuma rilievo l’art. 198 del d.lgs. n. 152/2006, ai sensi del quale “i comuni concorrono, nell’ambito delle attività svolte a livello degli ambiti territoriali ottimali di cui all’articolo 200 e con le modalità ivi previste, alla gestione dei rifiuti urbani. Sino all’inizio delle attività del soggetto aggiudicatario della gara ad evidenza pubblica indetta dall’Autorità d’ambito ai sensi dell’articolo 202, i comuni continuano la gestione dei rifiuti urbani avviati allo smaltimento in regime di privativa nelle forme di cui all’articolo 113, comma 5, del TUEL”, mentre per quanto concerne i profili impositivi si rinvia alle disposizioni che regolano la tassa sui rifiuti (TARI), contenute nella legge n. 147/2013.
La disciplina speciale, che coinvolge le competenze delle Autorità di Sistema portuale, è prevista dall’art. 208, comma 14, del d.lgs. n. 152/2006, secondo cui “il controllo e l’autorizzazione delle operazioni di carico, scarico, trasbordo, deposito e maneggio di rifiuti in aree portuali sono disciplinati dalle specifiche disposizioni di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84 e di cui al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 182 di attuazione della direttiva 2000/59/CE sui rifiuti prodotti sulle navi e dalle altre disposizioni previste in materia dalla normativa vigente…”.
Il quadro normativo offerto dal D.Lgs. n. 152/2006 e smi si presenta in sé compiuto con riferimento alle competenze attribuite agli enti territoriali, dal momento che l’art. 177, comma 3, del medesimo decreto legislativo consente deroghe solo in forza di “disposizioni specifiche, particolari o complementari, conformi ai principi di cui alla parte quarta del presente decreto adottate in attuazione di direttive comunitarie che disciplinano la gestione di determinate categorie di rifiuti”. Tali “disposizioni specifiche” sono ravvisabili, per la particolare categoria dei rifiuti prodotti sulle navi, nella disciplina di cui al già citato d.lgs. n. 197/2021, attuativo della direttiva (UE) n. 2019/883.

 

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