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› Surroga del consigliere dimissionario in caso di rinuncia al subentro
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Surroga del consigliere dimissionario in caso di rinuncia al subentro
20/05/2021
Il Ministero dell’Interno, in riscontro ad una richiesta di parere in ordine alla procedura da adottare per la surroga di un consigliere dimissionario (in particolare, il consiglio comunale in oggetto avrebbe preso atto della manifestazione di volontà di rinuncia al subentro da parte di uno dei candidati non eletti nella medesima lista), ha evidenziato che, non avendo il legislatore previsto una specifica disciplina, la rinuncia preventiva alla carica non richiede particolari formalità e potrà essere presentata con qualsiasi modalità, purché nel rispetto dei principi generali che regolano la presentazione delle istanze alla Pubblica Amministrazione, dettati dalle norme sulla semplificazione amministrativa (D.P.R. n. 445/2000). E’ al consiglio comunale che la problematica deve essere rimessa atteso che tale organo deve pronunciarsi sulla sussistenza o meno in capo ai suoi componenti di cause ostative a far parte del collegio. Sul punto esiste un pacifico orientamento giurisprudenziale, confermato dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 3091 del 23 maggio 2018, secondo il quale “l’accettazione della candidatura alle elezioni non crea di per sé vincoli giuridici, ma dà luogo ad un impegno fiduciario, che può essere rinunciato attraverso un’autonoma dichiarazione di volontà, senza necessità d’accettazione, fermo però restando che, per la stessa esigenza di certezza che contraddistingue il procedimento elettorale – anche in considerazione che la rinuncia alla candidatura può incidere sull’ammissibilità della lista e, più in generale, sulla posizione di altri candidati – tale rinuncia va prodotta con le stesse modalità e negli stessi termini stabiliti per la presentazione delle candidature, in caso contrario la rinuncia esplicando effetti non sulla composizione della lista, ma solo sul diritto all’elezione del rinunciatario”. La non vincolatività dell’accettazione della carica ha carattere di principio generale dell’ordinamento, come affermato da una giurisprudenza risalente e consolidata: “Se un principio generale vige in materia, è quello, già enucleato dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato (Sez. V, 28 aprile 1950 n. 528), secondo il quale l’accettazione del mandato politico (ed amministrativo), e così pure della candidatura, non crea vincoli giuridici, ma dà luogo ad un impegno fiduciario che, per il fatto stesso di non essere giuridicamente obbligatorio, può essere sempre rinunziato”.
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