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Spetta all’ente la decisione sulla riammissione al servizio del dipendente dimissionario

15/05/2021
Il Dipartimento della Funzione Pubblica, in risposta ad una richiesta di parere di un Comune in merito alla possibilità di revoca delle dimissioni volontarie presentate da un proprio dipendente, ai fini dell’accesso al pensionamento anticipato con “quota 100”, di cui all’articolo 14 del DL 28 gennaio 2019, n. 4, convertito dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, ha evidenziato che rientra nella discrezionalità dell’amministrazione valutare l’opportunità della riammissione in servizio del proprio dipendente che ne abbia fatto richiesta, dovendo prevalere l’ottica del buon andamento, dell’efficienza e dell’efficacia dell’azione pubblica.  Il Dipartimento ricorda che l’art. 1231 della disciplina della cessazione del rapporto alle dipendenze della pubblica amministrazione, di cui al Dpr 10 gennaio 1957, n. 3, recante “Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato” – nel disciplinare la possibilità per l’impiegato di essere riammesso in servizio e, quindi, riconoscendogli la possibilità di farne richiesta – demanda al parere dell’organo di governo dell’amministrazione la valutazione dell’ammissione della domanda, anche in considerazione della disponibilità nell’organico, a cui comunque è vincolata la riammissione stessa. Anche i contratti del comparto Regioni ed Enti Locali si sono occupati di tale istituto specificando, all’articolo 26 del CCNL del 14 settembre 2000, che il dipendente che si è dimesso può fare istanza di ricostituzione del rapporto di lavoro entro 5 anni dalla data delle dimissioni stesse. Nella previsione contrattuale, come anche specificato dall’ARAN nei propri orientamenti applicativi, la riammissione in servizio non costituisce un diritto per l’ex impiegato, dovendo l’amministrazione agire nella preminente considerazione dell’interesse proprio, ferma la disponibilità del corrispondente posto in organico.  Il dipendente che ha formulato le dimissioni volontarie può presentare, quindi, domanda di riammissione in servizio, residuando, in ogni caso, in capo all’amministrazione la valutazione circa l’accoglimento o meno della richiesta. La valutazione dell’amministrazione, pur nell’ampia discrezionalità ad essa riconosciuta, dovrà comunque essere motivata sulla base di criteri coerenti, al fine di evitare atti irragionevoli e disparità di trattamento.

 

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