Chi siamo
Come associarsi
DURC e Tracciabilità
Contatti
Newsletter
search
Formazione
FAD sincrona (in diretta)
FAD asincrona (registrata)
Formazione obbligatoria
Formazione in aula
Formazione in house
Piano formativo gratuito associati
Archivio Formazione
Sportelli
Quesiti
Servizi di Supporto
Area Amministrativa
Determinazione fondo risorse decentrate
Pratiche previdenziali
Prima assistenza e tutoraggio ai comuni per l’attivazione di operazioni di PPP (Partenariato Pubblico Privato)
Società e organismi partecipati: tutoraggio agli adempimenti degli enti locali
Area Digitale
Adeguamento del sistema di gestione documentale alle nuove linee guida sul documento informatico
Supporto Responsabile della Protezione dei Dati (RPD, altrimenti denominato Data Protection Officer, DPO)
Supporto transizione al digitale
Area Finanziaria
Gestione IVA
Gestione IRAP
Redazione del Bilancio Consolidato
Relazione di fine e inizio mandato
Supporto alla predisposizione delle predisposizioni tariffarie (PEF) 2024-2025 secondo i criteri del Metodo Tariffario Rifiuti per il secondo periodo regolatorio (MTR-2)
Predisposizione e rendicontazione delle risorse per i servizi sociali (SOC24), asili nido (NID24), trasporto studenti con disabilità (DIS24) e assistenza all’autonomia e alla comunicazione personale degli alunni con disabilità (nuova scheda FAD24)
Validazione Piano Economico Finanziario (PEF) servizio gestione rifiuti. Aggiornamento biennale 2024-2025
Area Tecnica
Attività di supporto Gare
Controllo Pratiche Energetiche (ex Legge 10/91)
Controllo Pratiche Sismiche
Affitto sale convegni
Cultura
person
AREA RISERVATA
Accedi
Non hai un account?
Registrati qui
Hai dimenticato la Password?
Recupera la Password
NEWS
› Soggetta a IVA la vendita all’asta effettuata dal Comune se è espressione di attività economica
NEWS
Soggetta a IVA la vendita all’asta effettuata dal Comune se è espressione di attività economica
28/03/2022
In tema di IVA, la vendita compiuta dal Comune mediante l’asta prevista dall’art. 73, lett. d), del r.d. n. 827/24 di un immobile acquisito in esito al fallimento di una società alla quale il Comune aveva ceduto l’area affinché fosse destinata alla realizzazione di interventi di edilizia economica e popolare, è imponibile qualora l’ente pubblico cedente abbia organizzato mezzi simili a quelli utilizzati da un produttore o da un commerciante, la proprietà sia stata effettivamente trasferita e ne sia stato incassato il controvalore. È quanto stabilito dalla Corte di Cassazione, Sez. 5, sentenza n. 4835/2022, accogliendo il ricorso presentato dall’Agenzia delle entrate. Il caso oggetto della pronuncia riguarda un Comune che, in forza di convenzione per la cessione in proprietà di aree comprese nell’ambito del piano per l’edilizia economica e popolare, cedette in proprietà alla cooperativa aree con destinazione residenziale. La cooperativa, ottenuto un mutuo di euro 2.400.000,00, iniziò, ma non ultimò la costruzione di una palazzina residenziale, sicché, una volta fallita, il Comune di Covo riacquisì la proprietà delle aree, nonché, in virtù dell’accessione, le opere edilizie ivi realizzate. Il Comune, tuttavia, subentrato anche nel rapporto di mutuo ipotecario stipulato dalla cooperativa, vendette all’asta la palazzina al rustico acquisita, senza sottoporre a iva l’operazione, in relazione alla quale versò, invece, l’imposta di registro. Ne seguì un avviso di accertamento col quale l’Agenzia delle entrate recuperò l’iva concernente il trasferimento dell’immobile, che il Comune impugnò, ottenendone l’annullamento dalla CTP. La CTR ha respinto il successivo ricorso del fisco escludendo la soggettività passiva dell’operazione.
Affinché la deroga posta dall’art. 13, paragrafo 1, della direttiva iva (il contenuto del quale è compendiato nell’art. 4 del d.P.R. n. 633/72) alla regola generale di assoggettamento all’iva prevista dall’art. 9, paragrafo 1, trovi applicazione, devono essere soddisfatte cumulativamente due condizioni, vale a dire che, da un lato, le attività in questione siano esercitate da un ente di diritto pubblico e che, dall’altro, quest’ultimo agisca in qualità di pubblica autorità. Quanto a questa seconda condizione, sono le modalità di esercizio delle attività che consentono di determinare la portata del non assoggettamento a iva. Per i giudici, la circostanza che il Comune abbia proceduto, per la vendita del bene, all’asta pubblica regolata dall’art. 73, lett. d), del r.d. n. 827/24 non è elemento di per sé idoneo a escludere la sussistenza di un’operazione rilevante ai fini dell’iva. Ciò che rileva è il carattere economico, e quindi imponibile ai fini iva, dell’attività del Comune, ovvero l’esistenza di una tale attività che ne giustifica la qualifica di soggetto passivo. Occorre quindi verificare se la cessione sia espressione di un’attività di commercializzazione imponibile ai fini dell’iva, in base alla nozione unionale.
News autorizzata da
Perksolution
VENERDì 20 SETTEMBRE 2024
Negli affidamenti diretti vanno indicati i costi di manodopera
VENERDì 20 SETTEMBRE 2024
Il tetto al salario accessorio costituisce un limite complessivo unico
VENERDì 20 SETTEMBRE 2024
Riparto incentivi tecnici al personale della centrale di committenza
GIOVEDì 5 SETTEMBRE 2024
Cordoglio per la scomparsa di Franco Tagliabue, Sindaco di Cirimido (Como)