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› Società partecipate, semplificazioni su fondo accantonamento e soccorso finanziario
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Società partecipate, semplificazioni su fondo accantonamento e soccorso finanziario
21/07/2021
Come noto, l’art. 21 del D.lgs. n. 175/2016 – “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica” (TUSP) – prevede l’obbligo di costituzione di uno specifico fondo nel momento in cui la società in cui l’ente locale detiene quote partecipative presenti un risultato di esercizio negativo. Tale obbligo consiste nell’accantonamento, nell’anno successivo rispetto al periodo di esercizio in perdita, di un importo pari al risultato negativo non immediatamente ripianato e in misura proporzionale alla quota di partecipazione. Gli importi accantonati sono resi disponibili solo qualora l’ente partecipante ripiani in tutto o in parte le perdite di esercizio oppure dismetta la partecipazione ovvero il soggetto partecipato risulti in fase di liquidazione. Come più volte ribadito dalla Corte dei conti, la tassatività delle prescrizioni del D.lgs. n. 175/2016 ha una funzione di salvaguardia degli equilibri di bilancio e non consente scelte metodologiche differenti, in considerazione del fatto che è garanzia di contenimento dei rischi connessi ad avvenimenti pregiudizievoli afferenti alla gestione del soggetto partecipato e che inevitabilmente possono incidere negativamente sugli equilibri di bilancio dell’ente partecipante. Parimenti, l’art. 14, comma 5 del TUSP sancisce l’obbligo del soccorso finanziario da parte degli enti pubblici partecipanti in favore dell’organismo partecipato che abbia registrato, per tre esercizi consecutivi, perdite di esercizio ovvero che abbia utilizzato riserve disponibili per il ripianamento di perdite anche infrannuali. La norma impone l’abbandono della logica del “salvataggio a tutti i costi” di strutture ed organismi partecipati o variamente collegati alla pubblica amministrazione che versano in situazioni di irrimediabile dissesto. In questo senso non possono reputarsi ammissibili “interventi tampone” con dispendio di disponibilità finanziarie a fondo perduto, erogate senza un programma industriale o una prospettiva che realizzi l’economicità e l’efficienza della gestione nel medio e lungo periodo.
A tal riguardo, si rappresenta che in sede di conversione in Legge del DL 77/2021 “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure” (c.d. Decreto Semplificazioni bis), la Commissione Affari costituzionali della Camera ha approvato un emendamento che consente di non computare l’esercizio 2020 nel calcolo del triennio ai fini dell’applicazione dell’articolo 14, comma 5, né ai fini dell’applicazione dell’articolo 21 del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica. di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175.
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