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Rinnovo dell’organo di revisione economico-finanziario

22/11/2023


L’Amministrazione comunale non può in alcun modo rieleggere il proprio organo di revisione in scadenza, ma deve procedere al rinnovo dello stesso chiedendo alla Prefettura l’estrazione dall’Elenco dei revisori degli enti locali. È questa, in sintesi, la risposta fornita dal Ministero dell’interno alla richiesta di un Sindaco circa la possibilità del rinnovo dell’incarico del revisore in carica, senza richiedere alla competente Prefettura un nuovo sorteggio dall’Elenco dei revisori dei conti degli enti locali.

Il ministero ricorda che l’articolo 16, comma 25, del decreto legge 138 del 2011, ha previsto che, a decorrere dal primo rinnovo dell’organo di revisione successivo alla data di entrata in vigore dello stesso decreto legge, i revisori dei conti degli enti locali sono scelti mediante estrazione da un apposito elenco. Risulta evidente che, essendo la scelta dei revisori da nominare demandata all’estrazione casuale dall’apposito Elenco, non possa più procedersi alla nomina dei medesimi revisori in scadenza, che si concretizzerebbe nella scelta dei nominativi da nominare, in palese contrasto, quindi, con le nuove modalità di scelta previste dal citato articolo 16.

Il DL 142/2019 (legge 157/2019), all’art.57-ter lettera b), ha modificato l’art.16 comma 25 del DL 138/2011, con l’aggiunta del comma 25 bis, introducendo una deroga per gli organi di revisione in composizione collegiale, consentendo ai consigli comunali di scegliere il componente con funzioni di Presidente senza estrazione casuale, ma tra i soggetti inseriti in una specifica fascia. Nulla, invece, è stato innovato relativamente agli organi di revisione monocratici.

Quanto previsto dall’articolo 235, comma 1, del TUEL “i suoi componenti non possono svolgere l’incarico per più di due volte nello stesso ente locale”, debba intendersi riferito, in vigenza delle nuove modalità di scelta, alla possibilità di espletare presso lo stesso ente non più di due incarichi – che per il revisore monocratico o per i due componenti del collegio devono essere comunque conseguenti alla scelta casuale mediante estrazione dall’Elenco, mentre per la nomina del solo Presidente del collegio la scelta può essere fatta direttamente dall’Ente tra i soggetti iscritti in Elenco in fascia 3.


 

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