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Rimborso delle spese elettorali ai Comuni tra esigenze di contenimento della spesa e garanzie partecipative

12/12/2022
La determinazione del budget di ciascun comune deve precedere lo svolgimento delle elezioni, perché solo in tal modo può consentirsi all’ente locale di adottare i sistemi virtuosi di razionalizzazione dei servizi prescritti dall’art. 55, comma 8, legge n. 449 del 1997, al fine di allineare le spese con l’importo finanziato dallo Stato.

Una determinazione postuma dell’ammontare massimo del rimborso, da un lato, viola le garanzie partecipative, stante la mancata esplicazione dell’ineludibile dialettica procedimentale; dall’altro, compromette il principio, costituzionalmente tutelato, dell’autonomia finanziaria degli enti locali, atteso che, in caso di superamento del tetto di spesa, questi si vedrebbero costretti a finanziarie, con le proprie risorse, funzioni amministrative loro delegate dallo Stato. È quanto stabilito dal TAR Piemonte, con sentenza 9 dicembre 2022, n.1098, pronunciandosi sul ricorso presentato da un Comune contro il Ministero dell’Interno per l’annullamento della nota della Prefettura in merito all’assegnazione dei fondi per il finanziamento delle spese relative al Referendum Costituzionale 4 dicembre 2016.

Il TAR rileva che la determinazione del budget di ciascun comune deve precedere lo svolgimento delle elezioni, perché solo in tal modo può consentirsi all’ente locale di adottare i sistemi virtuosi di razionalizzazione dei servizi prescritti dall’art. 55, co. 8, l. 449/1997 al fine di allineare le spese con l’importo finanziato dallo Stato. Una determinazione postuma dell’ammontare massimo del rimborso viola, a sua volta, il principio di autonomia finanziaria degli enti locali (art. 119, co. 1, cost.), perché, in caso di superamento del tetto di spesa, questi si vedrebbero costretti a finanziarie con le proprie risorse funzioni amministrative che sono state loro delegate dallo Stato. Nel caso di specie, tali precetti risultano violati, in quanto la Prefettura ha stabilito l’importo massimo del rimborso spettante al Comune a consultazioni elettorali già effettuate e senza consentire a quest’ultimo di interloquire e dimostrare la spettanza di ulteriori rimborsi. Lo stesso provvedimento impugnato mostra la contraddittorietà della fissazione del budget in via successiva alle operazioni referendarie.

 

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