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› Riduzione prezzo locazione immobili di proprietà del Comune in epoca covid
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Riduzione prezzo locazione immobili di proprietà del Comune in epoca covid
18/05/2021
Le Sezioni riunite in sede di controllo della Corte dei conti, adite dalla Sezione regionale di controllo per l’Emilia-Romagna, con
delibera N. 7/SSRRCO/QMIG/21
depositata il 17 maggio 2021, hanno emesso parere in relazione alla richiesta, avanzata dal Sindaco di un Comune, articolata nei seguenti quesiti:
i) se, in considerazione dei plurimi provvedimenti di chiusura al pubblico degli esercizi di ristorazione, sia possibile rinegoziare, su richiesta, i contratti di locazione di diritto privato stipulati tra un comune e le imprese esercenti tali attività ai sensi dell’art. 1467, terzo comma, del codice civile, anche tenuto conto dello stato di crisi economica e della perdurante difficoltà degli esercizi commerciali più tradizionali che hanno determinato in questi anni una significativa riduzione dei valori correnti di mercato;
ii) se (in caso di risposta affermativa al primo quesito) la riduzione accordata possa essere definitiva, nel rispetto degli equilibri di bilancio, oppure limitata a un numero definito di annualità salvo successiva riconferma in relazione alla situazione economica.
Esaminata la questione, ritenuta di eccezionale interesse generale, le Sezioni riunite in sede di controllo della magistratura contabile, ha evidenziato che gli enti locali, in presenza di una richiesta di riduzione del corrispettivo dei contratti di locazione di diritto privato stipulati con imprese esercenti attività di ristorazione, motivata dai plurimi provvedimenti di chiusura al pubblico emanati nel corso dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, e dalla conseguente crisi economica, possono assentirvi, in via temporanea, all’esito di una ponderazione dei diversi interessi coinvolti, da esternare nella motivazione del relativo provvedimento. In particolare, gli elementi da considerare riguardano:
• la significativa diminuzione del valore di mercato del bene locato;
• l’impossibilità, in caso di cessazione del rapporto con il contraente privato, di utilizzare in modo proficuo per la collettività il bene restituito, tramite gestione diretta ovvero locazione che consenta la percezione di un corrispettivo analogo a quello concordato con l’attuale gestore o, comunque, superiore a quello derivante dalla riduzione prospettata;
• la possibilità di salvaguardia degli equilibri di bilancio dell’ente, e nello specifico la mancanza di pregiudizio alle risorse con cui la medesima amministrazione finanzia spese, di rilievo sociale, del pari connesse alla corrente emergenza epidemiologica, anche alla luce della diminuita capacità di entrata sempre correlata alla situazione contingente”.
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