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Proroga dei termini per l’assunzione dei lavoratori socialmente utili nella P.A.

03/06/2021
L’art. 8, commi 1-3 del D.L. 44/2021, convertito con modificazioni dalla legge n. 76/2021, recante misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici, proroga al 31 luglio 2021 i termini per l’assunzione a tempo indeterminato fruibili dalle Amministrazioni Pubbliche utilizzatrici di lavoratori socialmente utili e di lavoratori impegnati in attività di pubblica utilità, anche mediante contratti di lavoro a tempo determinato o contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nonché mediante altre tipologie contrattuali. Parimenti esteso al 31 luglio 2021 il termine per consentire il completamento delle procedure di assunzione a tempo indeterminato avviate ai sensi dell’art. 1, comma 207, terzo periodo, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147,
Inoltre, si prevede che le assunzioni a tempo indeterminato relative ai lavoratori impegnati in attività di pubblica utilità (di cui all’art. 1, comma 446, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 – Legge di Bilancio 2019) sono eseguite anche in deroga, in qualità di lavoratori sovrannumerari, alla dotazione organica e al piano di fabbisogno del personale, nei limiti delle risorse già disponibili a legislazione vigente presso le Regioni.

 

Testo dell’art. 8, commi 1-3

1. All’art. 1, comma 495, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole «fino al 31 marzo 2021» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 luglio 2021».
2. All’art. 1, comma 446, lettera h), della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole «31 marzo 2021», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «31 luglio 2021».
2-bis. Le assunzioni a tempo indeterminato relative ai lavoratori impegnati in attività di pubblica utilità, di cui all’art. 1, comma 446, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono effettuate anche in deroga, in qualità di lavoratori sovrannumerari, alla dotazione organica e al piano di fabbisogno del personale, nei limiti delle risorse già disponibili a legislazione vigente presso le regioni.
3. All’onere derivante dall’attuazione del comma 2, pari a 10 milioni di euro per l’anno 2021, si provvede a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all’art. 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

 

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