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Possibile presentare dichiarazioni integrative per il recupero della detrazione IVA

01/09/2023
Il Comune ha il diritto ad esercitare la detrazione dell’imposta relativa alle spese sostenute per gli interventi di recupero e riqualificazione del locale (parte del quale sarà dato in concessione per attività commerciale) solo a partire dalla stipula della concessione di servizi e non per tutte le annualità che hanno interessato la ristrutturazione. È quanto evidenziato dall’Agenzia delle Entrate, con la risposta di interpello n. 419/2023.

Il Comune istante rappresenta di aver realizzato nelle annualità 2020, 2021 e 2022 un intervento di riqualificazione, recupero statico, efficientamento energetico di un locale. Il suddetto locale risulta diviso in due aree funzionali di cui: una verrà affidata a un gestore attraverso una concessione, per attività commerciali (conseguentemente, i canoni che verranno versati dal concessionario saranno assoggettati dall’Istante a IVA); l’altra rimarrà a disposizione del Comune per attività istituzionale. Considerato il notevole investimento effettuato nelle annualità sopra indicate, anche alla luce della destinazione d’uso del predetto locale, il Comune ritiene opportuno rettificare le precedenti dichiarazioni annuali IVA presentate dallo stesso ente locale, al fine di poter detrarre il tributo con riferimento all’effettuazione dell’attività commerciale.

L’Agenzia ricorda che la detrazione spetta a condizione che l’attività commerciale sia gestita con contabilità separata da quella relativa all’attività principale. Inoltre, per quanto riguarda la variazione della detrazione, in base all’articolo 19-bis 2, commi 1 e 2, del Dpr n. 633/1972, “La detrazione dell’imposta relativa ai beni non ammortizzabili ed ai servizi è rettificata in aumento o in diminuzione qualora i beni e i servizi medesimi sono utilizzati per effettuare operazioni che danno diritto alla detrazione in misura diversa da quella inizialmente operata. Ai fini di tale rettifica si tiene conto esclusivamente della prima utilizzazione dei beni e dei servizi.
Per i beni ammortizzabili, la rettifica di cui al comma 1 è eseguita in rapporto al diverso utilizzo che si verifica nell’anno della loro entrata in funzione ovvero nei quattro anni successivi ed è calcolata con riferimento a tanti quinti dell’imposta quanti sono gli anni mancanti al compimento del quinquennio”.

Il locale, seppur accatastato quale bene immobile destinato ad attività commerciale, risulta parzialmente destinato a detta attività solo a partire dalla stipula dell’atto di concessione. Solo con riferimento all’affidamento in concessione dei servizi e della connessa parte dell’area del locale strumentale all’esercizio degli stessi, a fronte del pagamento dei relativi canoni da parte del concessionario per l’intera durata della medesima concessione, può configurarsi in capo al Comune l’attività economica che lo stesso ritiene di svolgere. Di conseguenza solo da quel momento l’ente locale pagherà i canoni al Comune e questo potrà esercitare il relativo diritto alla detrazione dell’Iva assolta per i richiamati interventi.

 

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