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Partenariato pubblico-privato, suggerimenti ANAC per le stazioni appaltanti

09/04/2021
Con la delibera n. 219 approvata il 16 marzo 2021, l’ANAC intende continuare la propria azione di impulso all’utilizzo di un istituto strategico per il settore pubblico e con indubbie ricadute positive anche sulla collettività, fornendo uno strumento ulteriore, che mostri una diversa prospettiva e contribuisca a porre l’attenzione delle amministrazioni sulle diverse difficoltà applicative, nelle quali potrebbero imbattersi. Il documento contiene suggerimenti per le stazioni appaltanti, elaborati tenendo conto  delle risultanze emerse nell’ambito dell’attività di vigilanza sui contratti di partenariato pubblico-privato e delle puntuali indicazioni già contenute nello schema di “Contratto di concessione per la progettazione, costruzione e gestione di opere pubbliche a diretto utilizzo della Pubblica Amministrazione, da realizzare in partenariato pubblico privato“, emanato di recente dall’Autorità e dal Ministero dell’Economia delle Finanze.
L’esame della casistica e della documentazione acquisita nel corso della predetta attività ha consentito di individuare i settori di intervento mediante forme di PPP, le tipologie contrattuali di maggiore diffusione, e, soprattutto, le criticità presenti con più frequenza nell’applicazione concreta degli istituti. Le maggiori difficoltà sono state registrate:
– da un punto di vista soggettivo, quando l’Amministrazione interessata a concludere un PPP era di dimensioni ridotte ovvero quando non aveva, in materia, una pregressa e consolidata expertise;
– da un punto di vista oggettivo, quando i progetti alla base del PPP risultavano particolarmente complessi e articolati, come nel caso di realizzazione di ospedali o di parcheggi interrati.
Inoltre, raramente è stata riscontrata una piena adesione alle richiamate Linee Guida n. 9, nelle quali sono contenute diverse indicazioni per l’individuazione dei rischi dell’operazione e il controllo sull’esecuzione dei contratti.
In diversi casi esaminati dall’Autorità, invece, è stata riscontrata, nonostante gli obblighi di revisione delle partecipazioni societarie imposti dall’art. 20 del d.lgs. n. 175/2016, la persistenza di società miste a carattere generalista o, comunque, di durata indefinita, in quanto non costituite sulla base delle già richiamate regole per la c.d. “gara a doppio oggetto”.

 

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