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Partenariato pubblico-privato: esclusi dal limite del 49% i fondi del PNRR

26/09/2022
Se non incidono sulla finanza pubblica nazionale e non risultano a carico della pubblica amministrazione, i finanziamenti a fondo perduto provenienti dall’Unione europea, anche nell’ambito del Pnrr, non incidono nella quota di contributo pubblico che nei contratti di Partenariato Pubblico privato non può superare il 49% del costo dell’investimento complessivo. È quanto evidenziato da ANAC nella delibera n. 432 del 20 settembre 2022, a fronte di un parere richiesto dalla Ragioneria generale dello Stato e dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica (Dipe) della presidenza del Consiglio.

Uno degli elementi rilevanti per le operazioni di Partenariato per la costruzione o per la concessione e gestione di asset pubblici riguarda infatti proprio l’utilizzo dei fondi europei, anche nell’ambito del PNRR e, in particolare, l’incidenza dei finanziamenti a fondo perduto (i cosiddetti grants) di provenienza europea ai fini del calcolo del prezzo non superiore al 49% del costo dell’investimento in tali operazioni.

Secondo ANAC, ee non incidono sulla finanza pubblica nazionale e non risultano in qualche modalità o forma a carico della
pubblica amministrazione, i finanziamenti a fondo perduto di provenienza euro-unitaria, anche nell’ambito del PNRR, possono ritenersi esclusi dalle valutazioni in merito al “contributo pubblico” e, in particolare, al perimetro del 49% di cui agli articoli 165, comma 2, e 180, comma 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 in quanto destinati a “nettare” la quota di investimento. In caso di distinzione tra risorse europee a fondo perduto (grants) e prestiti onerosi soggetti a obbligo di restituzione da parte dello
Stato italiano (loans), la predetta indicazione si applica esclusivamente alle risorse europee a fondo perduto (grants). È la stessa norma del Codice a suggerire che il ‘‘contributo pubblico’’ in conto capitale, complessivamente inteso per il rispetto del limite del 49%, debba riferirsi esclusivamente al perimetro delle risorse ‘‘della pubblica amministrazione’’ e, dunque, a carico di Autorità nazionali, così escludendo le altre fonti di finanziamento, comprese le risorse euro-unitarie.

 

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