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Nuovo CCNL Funzioni Locali, prosegue il negoziato per il rinnovo

07/03/2022
Prosegue il confronto tra l’Aran e le organizzazioni sindacali sul rinnovo del contratto collettivo nazionale delle Funzioni Locali per il triennio 2019-2021. Il nuovo sistema di classificazione proposto dall’ARAN vede, tra gli altri elementi caratterizzanti, l’articolazione in quattro aree che corrispondono a quattro differenti livelli di conoscenze, abilità e competenze professionali denominate, rispettivamente:
• Area degli Operatori;
• Area degli Operatori esperti;
• Area degli Istruttori;
• Area dei Funzionari e dell’Elevata Qualificazione.
Nelle aree è previsto un unico accesso corrispondente alla posizione economica iniziale di ciascuna area. Le aree corrispondono a livelli omogenei di competenze, conoscenze e capacità necessarie all’espletamento di una vasta e diversificata gamma di attività lavorative. Tutti i profili precedentemente ascritti alla previgente categoria A non sono oggetto di inquadramento nelle nuove aree de sono da considerarsi ad esaurimento.
Per quanto riguarda le progressioni all’interno delle aree, al fine di remunerare il maggior grado di competenza professionale progressivamente acquisito dai dipendenti nello svolgimento delle funzioni proprie della categoria, agli stessi potranno essere attribuiti, nel corso della vita lavorativa, uno o più “differenziali stipendiali” di pari importo, da intendersi come incrementi stabili dello stipendio. La misura annua lorda di ciascun “differenziale stipendiale”, da corrispondersi mensilmente per tredici mensilità, è individuata, distintamente per ciascuna area del sistema di classificazione. L’attribuzione dei “differenziali stipendiali” avviene mediante procedura selettiva di area, attivabile annualmente in relazione alle risorse disponibili nel Fondo risorse decentrate, nel rispetto delle modalità e dei criteri di seguito specificati:
a) possono partecipare alla procedura selettiva i lavoratori che negli ultimi 3 anni non abbiano beneficiato di alcuna progressione economica;
b) il numero di “differenziali stipendiali” attribuibili nell’anno per ciascuna area viene definito in sede di contrattazione integrativa;
c) non è possibile attribuire più di un differenziale stipendiale/dipendente per ciascuna procedura selettiva;
d) i “differenziali stipendiali” sono attribuiti, fino a concorrenza del numero fissato per ciascuna area, previa graduatoria dei partecipanti alla procedura selettiva, definita in base alla media delle ultime tre valutazioni annuali individuali conseguite;
e) per il personale che non abbia conseguito progressioni economiche da più di 6 anni è possibile attribuire un punteggio aggiuntivo;
f) in sede di contrattazione integrativa è possibile definire criteri di priorità in caso di parità dei punteggi determinati nel rispetto del principio di non discriminazione.

 

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