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Non è possibile rideterminare i compensi dei revisori stabiliti nella delibera di nomina

06/11/2022
Non si ritiene possibile procedere a rideterminare i compensi dei revisori stabiliti nella delibera di nomina, salvo casi di modifica legislativa o errore nell’applicazione dei criteri individuati dalla norma. L’ente, potrebbe, invece, valutare la possibilità di applicare le maggiorazioni di cui al decreto interministeriale ministeriale 21 dicembre 2018, laddove spettanti, se non computate nella delibera di nomina per mero errore o dimenticanza. È questa, in sintesi, la risposta del Ministero dell’Interno ad una richiesta di parere volto ad appurare la possibilità di procedere ad una variazione del compenso durante il triennio dell’incarico.

Per quanto riguarda la determinazione del compenso dell’Organo di revisione economico-finanziaria, il Ministero ricorda che l’articolo 241, comma 1, del TUEL rimanda al decreto interministeriale la fissazione dei limiti massimi del compenso base spettante ai revisori. Con decreto interministeriale del 21 dicembre 2018, dopo anni di blocchi normativi all’aumento dei compensi negli enti locali, è stato possibile adeguare le tabelle, fino ad allora in vigore previste con precedente decreto del 2005. La disciplina in vigore fissa i limiti massimi del compenso base spettante ai revisori dei conti, prendendo quali parametri oggettivi di riferimento la classe demografica e le spese di funzionamento e di investimento dell’ente locale; per contro, non fissa espressamente un limite minimo, esponendo quindi il revisore, in alcuni contesti, a offerte di remunerazione in misura oggettivamente incongrua, rispetto alla delicatezza della funzione cui è chiamato.

Sulla questione è intervenuto l’Osservatorio sulla finanza e contabilità degli enti locali del Ministero dell’interno, che con atto di orientamento del 13 luglio 2017, ex articolo 154 comma 2, del TUEL ha precisato che i limiti minimi al compenso vadano considerati coincidenti – nel silenzio del legislatore – con il limite massimo della fascia demografica immediatamente inferiore. Ne consegue che la scelta del Consiglio di applicare un compenso leggermente superiore al massimo della fascia precedente sia conforme all’orientamento ministeriale. Pertanto, la scelta del Consiglio comunale di applicare un compenso leggermente superiore al massimo della fascia precedente risulta conforme all’orientamento ministeriale.

 

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