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› Limite trattamento accessorio in caso di istituzione di posizioni dirigenziali
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Limite trattamento accessorio in caso di istituzione di posizioni dirigenziali
12/04/2021
Nel caso di istituzione per la prima volta delle posizioni dirigenziali nei ruoli dell’Amministrazione, ai fini della determinazione del limite ex art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75/2017, in assenza di valori 2016 cui fare riferimento, è possibile per l’Ente utilizzare, per la quantificazione delle risorse economiche da appostare sul fondo, il valore del fondo di altre amministrazioni similari, per numero di abitanti e numero di dipendenti, individuando la relativa copertura nell’ambito delle capacità del bilancio, nel rispetto dei limiti finanziari previsti dalle vigenti disposizioni di legge. È quanto evidenziato dalla Corte dei conti, Sez. Sardegna, con
deliberazione n. 27/2021
, nel fornisce riscontro ad una richiesta di parere di un ente che intende istituire la dirigenza e chiede di conoscere il parametro di riferimento a cui l’amministrazione dovrebbe attenersi per la quantificazione delle risorse del fondo da destinare al trattamento accessorio. La Sezione ricorda che tale criterio di pone in linea con quanto stabilito dalla Sezione delle Autonomie, deliberazione n. 17/2019, secondo la quale gli enti locali possono procedere in autonomia alla programmazione delle risorse da destinare al potenziamento del personale, nei limiti delle risorse disponibili; altrettanto possono fare per determinare la misura del salario accessorio, purché siano tenuti in considerazione i limiti di legge. Quindi, in assenza di un parametro storico cui fare riferimento, l’Amministrazione può individuare un parametro alternativo, purché congruamente motivato ed ispirato alla ratio legis in applicazione.
La maggiore spesa non costituisce una violazione ai limiti complessivi del personale fissati dall’art. 1 commi 557 e 557 quater della L. n. 296/2006, considerato che si tratta di posizioni istituite per la prima volta nei ruoli dell’Amministrazione. In ordine alla previsione dell’art. 33, comma 2 del D.L. 34/2019, ultimo periodo, secondo la quale “il limite del trattamento accessorio del personale di cui all’art. 23, comma 2, del d.lgs. 25 maggio 2017, n. 75, è 4 adeguato, in aumento o diminuzione, per garantire l’invarianza del valore medio pro-capite, riferito all’anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018”, la Sezione ribadisce che il tetto del salario accessorio deve essere considerato come complessivo: esso cioè non ha effetti distinti sui singoli fondi per la contrattazione decentrata ma sul complesso delle risorse destinate a tale scopo e quindi sia sul fondo per la contrattazione decentrata del personale che sul fondo per il trattamento accessorio dei dirigenti.
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