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Legge di bilancio 2023: Misure per fronteggiare l’aumento del costo dei materiali per le opere pubbliche

09/01/2023
I commi da 369 a 379 della legge di bilancio 2023 recano alcune disposizioni volte a fronteggiare, nel settore degli appalti pubblici di lavori, gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, dei carburanti e dei prodotti energetici a seguito dell’aggiornamento, per l’anno 2023, dei prezzari regionali, in relazione alle procedure di affidamento delle opere pubbliche avviate dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, anche tramite accordi quadro ovvero affidate a contraente generale, la dotazione del Fondo per l’avvio di opere indifferibili, di cui all’articolo 26, comma 7, del DL 17 maggio 2022, n. 50, attraverso un incremento delle risorse finanziarie a disposizione. L’incremento in questione è pari a: 500 milioni di euro per l’anno 2023, di 1000 milioni di euro per il 2024, 2000 milioni di euro per l’anno 2025, 3000 milioni di euro per l’anno 2026 e di 3500 milioni di euro per l’anno 2027.

A valere sulle risorse del Fondo per l’avvio di opere indifferibili, agli interventi degli enti locali finanziati con risorse previste dal PNRR nonché dal PNC è preassegnato, in aggiunta all’importo assegnato con il relativo decreto di assegnazione, un contributo calcolato nella misura del 10 per cento dell’importo di cui al citato decreto. Le amministrazioni statali finanziatrici degli interventi o titolari dei relativi programmi di investimento provvedono, entro e non oltre il
5 gennaio 2023, ad aggiornare i sistemi di monitoraggio del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato completando l’inizializzazione dei progetti oggetto di finanziamento e le attività di profilazione degli utenti. Entro il 10 gennaio 2023 e il 10 giugno 2023 le amministrazioni statali finanziatrici
individuano, sulla base dei dati presenti nei citati sistemi informativi, l’elenco degli enti locali potenzialmente destinatari della preassegnazione, completo dei codici unici di progetto (CUP). Tale elenco è pubblicato nel sito internet istituzionale dell’amministrazione statale finanziatrice entro i medesimi termini.

Entro i successivi venti giorni gli enti locali dovranno accedere all’apposita piattaforma informatica già in uso presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato al fine di confermare la preassegnazione. Come indicato nella nota esplicativa di ANCI, i Comuni e le Città Metropolitane sono invitate, a partire dal 10 gennaio p.v., a controllare gli elenchi pubblicati sui siti internet delle Amministrazioni Statali finanziatrici dei propri interventi (a valere su risorse Pnrr o PNC ) al fine di verificarne l’inserimento dell’investimento e relativo CUP di cui sono soggetti attuatori e, nel caso di mancata presenza in elenco, ad attivarsi immediatamente per chiederne un’integrazione entro il 30 gennaio p.v., termine entro il quale, attraverso la Piattaforma Regis, occorre confermare la preassegnazione delle risorse. La mancata conferma equivale a rinuncia alla preassegnazione e dà diritto all’accesso al Fondo con una procedura ordinaria di cui ai commi 375 e seguenti.

Con decreto del Ragioniere generale dello Stato, da adottarsi rispettivamente entro il 15 febbraio 2023 (per il primo semestre) e il 15 luglio 2023 (per il secondo semestre) è approvato l’elenco degli interventi per i quali sia stata riscontrata la conferma di accettazione della preassegnazione. Tale decreto costituisce titolo per l’assegnazione delle risorse in bilancio nonché per l’avvio delle procedure di affidamento delle opere pubbliche.

Per fronteggiare i maggiori costi derivanti dall’aggiornamento dei prezzari, le stazioni appaltanti debbono preliminarmente procedere alla rimodulazione delle “somme a disposizione” indicate nel quadro economico degli interventi e che possano utilizzare le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza delle medesime stazioni appaltanti e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione, nel rispetto delle procedure contabili della spesa e nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile alla data di entrata in vigore della presente disposizione.

 

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