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L’economo non può disporre pagamenti utilizzando le eventuali giacenze del fondo economale della precedente annualità

08/11/2021
La Corte dei conti, Sez. Giurisdizionale per il Friuli Venezia Giulia, sentenza n. 212/2021, chiamata a pronunciarsi sulla regolarità dei conti resi dall’agente contabile per la gestione del servizio economato di un Comune, ha evidenziato che l’economo non possa disporre pagamenti utilizzando le eventuali giacenze del fondo economale della precedente annualità, essendo egli tenuto a versare in tesoreria le giacenze di fine esercizio.
In base all’art 153, comma 7, del TUEL (D.Lgs. n. 267/2000), a tenore del quale “lo stesso regolamento prevede l’istituzione di un servizio di economato cui viene preposto un responsabile, per la gestione di cassa delle spese di ufficio di non rilevante ammontare”, il servizio economale è una gestione di sola cassa e non può in alcun modo generare poste in conto residui (cfr. Sez. Veneto n. 123/2019, Sez. Calabria, n. 371/2020, Sez. Molise, n. 11/2020). L’utilizzo, per più annualità, delle somme residui a fine anno e non restituite contrasta con il basilare principio che presiede alla corretta gestione economale, determinando così una inammissibile commistione tra le gestioni relative ad esercizi diversi, in violazione dei principi di trasparenza e tracciabilità delle movimentazioni contabili.
Nel caso di specie, tra le numerose irregolarità rilevate, è emerso una impropria commistione tra diverse annualità, dovuta all’impiego, nell’esercizio successivo, del fondo cassa relativo all’esercizio precedente; il conto riporta, infatti, all’apertura della gestione, l’anticipazione residua a chiusura del precedente esercizio 2013 di € 1.912,28 e, al termine del 2014, un fondo cassa di € 728,88, la cui restituzione è stata poi formalizzata nell’esercizio successivo. L’improprio carattere di continuità tra i diversi esercizi impresso dall’economo alla gestione aveva anche consentito l’imputazione all’annualità 2014 di spese sostenute nel corso del 2015, come nel caso di alcuni buoni la cui documentazione fiscale giustificativa risulta emessa nel 2015.
Inoltre, è stato altresì rilevato che l’organo di revisione non abbia formulato dei rilievi su tale modo di operare né che l’ente locale abbia eseguito i dovuti controlli sull’utilizzo del fondo non avendo neanche provveduto, per l’esercizio di riferimento, all’approvazione del conto.

 

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