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› L’addizionale comunale non è, per sua natura, un tributo escluso dal FCDE
NEWS
L’addizionale comunale non è, per sua natura, un tributo escluso dal FCDE
08/06/2023
La Corte dei conti, Sez. Piemonte, con
deliberazione n. 28/2023/SRCPIE
, nell’ambito dell’attività di verifica e accertamento sulla gestione finanziaria, esaminando, per il tramite delle relazioni trasmesse dall’organo di revisione economico-finanziaria, i bilanci di previsione ed i rendiconti di un Comune, ha rilevato che l’addizionale comunale non è, per sua natura, un tributo escluso dal FCDE.
Come noto, in base al punto 3.7.5 del principio contabile della competenza finanziaria, le entrate tributarie riscosse per autoliquidazione dei contribuenti sono accertate sulla base delle riscossioni effettuate entro la chiusura del rendiconto e, comunque, entro la scadenza prevista per l’approvazione del rendiconto…Gli enti locali possono accertare l’addizionale comunale Irpef per un importo pari a quello accertato nell’esercizio finanziario del secondo anno precedente quello di riferimento e comunque non superiore alla somma degli incassi dell’anno precedente in c/residui e del secondo anno precedente in c/competenza, riferiti all’anno di imposta (ad esempio, nel 2016 le entrate per l’addizionale comunale irpef sono accertate per un importo pari agli accertamenti del 2014 per addizionale irpef, incassati in c/competenza nel 2014 e in c/residui nel 2015). In caso di modifica delle aliquote, l’importo da accertare nell’esercizio di riferimento in cui sono state introdotte le variazioni delle aliquote e in quello successivo, è riproporzionato tenendo conto delle variazioni deliberate. In caso di modifica della fascia di esenzione, l’importo da accertare nell’esercizio di riferimento e in quello successivo, è stimato sulla base di una valutazione prudenziale. In caso di istituzione del tributo, per il primo anno, l’accertamento è effettuato sulla base di una stima prudenziale effettuata dall’ente mediante l’utilizzo del simulatore fiscale disponibile sul portale del federalismo fiscale. In ogni caso l’importo da accertare conseguente alle modifiche delle aliquote e della fascia di esenzione, o all’istituzione del tributo, non può essere superiore a quello risultante dall’utilizzo del simulatore fiscale disponibile sul portale del federalismo fiscale.
La regola generale prevede, quindi, che per l’addizionale comunale (entrata tributaria riscossa per autoliquidazione) l’accertamento avvenga “per cassa” (ovvero
sulla base delle riscossioni effettuate entro la chiusura del rendiconto e, comunque, entro la scadenza prevista per l’approvazione del rendiconto
); tuttavia è possibile procedere all’accertamento per “competenza”, in base al principio sopra richiamato. Nel caso in cui l’ente adotti tale secondo criterio e risultino conservati residui di tale entrata occorre procedere al calcolo del FCDE.
La ratio del Fondo crediti di dubbia esigibilità – come ricordato dai giudici contabili – è quella di impedire che ad entrate incerte, secondo un giudizio prognostico e basato su criteri prudenziali codificati, possano corrispondere spese effettive, con conseguente compromissione degli equilibri di bilancio dell’Ente. Il principio contabile di riferimento (Allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, punto n. 3.3) elenca tassativamente i crediti che, in ragione della loro natura, possono considerarsi di sicura realizzazione e che, come tali, non sono soggetti all’obbligo di svalutazione, e cioè i crediti da altre amministrazioni pubbliche, i crediti assistiti da fidejussione e le entrate tributarie che, sulla base dei principi contabili, sono accertate per cassa. Non è consentito all’ente locale effettuare, in sede di determinazione del FCDE, una valutazione in base alla tipologia del soggetto debitore o alla sua solvibilità, dovendosi, invece, effettuare le valutazioni esclusivamente in base alla natura del credito, secondo quanto indicato dai principi contabili e nella piena osservanza dei principi di prudenza, veridicità ed attendibilità nella costruzione del bilancio consuntivo.
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