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› La pendenza del procedimento amministrativo non giustifica il differimento dell’accesso agli atti
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La pendenza del procedimento amministrativo non giustifica il differimento dell’accesso agli atti
02/09/2021
La circostanza che l’iter procedimentale non sia ancora concluso è di per sé inidonea a giustificare il differimento dell’accesso ai documenti amministrativi; l’eventuale sussistenza di un interesse pubblico ritenuto ostativo all’accoglimento integrale della domanda di accesso avrebbe imposto un’adeguata motivazione, espressione del necessario bilanciamento tra gli interessi coinvolti. È quanto stabilito dal TAR Lombardia, Sezione II, Sentenza 5 agosto 2021, n. 1890, pronunziandosi sul ricorso presentato da un Consigliere comunale avverso il provvedimento con cui l’Amministrazione ha disposto il differimento dell’accesso alla documentazione richiesta, rinviandone l’ostensione alla conclusione dei relativi procedimenti. I giudici hanno rilevato che, in termini generali, l’art. 22 della l. n. 241 del 1990 offre una definizione di documento amministrativo dalla portata estremamente ampia, comprensiva anche degli atti “interni” e indipendente dalla natura pubblicistica o privatistica della relativa disciplina sostanziale, e che, inoltre, la normativa generale ivi contenuta non subordina l’accesso alla circostanza che si tratti di procedimento concluso, sicché l’avvenuta formazione del documento e la sua possibilità di impiego in sede amministrativa è in sé sufficiente a consentirne l’accesso a chi ha titolo a visionarlo ed estrarne copia, a prescindere dall’essere ancora in corso, o meno, il procedimento amministrativo in cui quel documento confluisce, purché già di per sé utilizzato o utilizzabile dall’Amministrazione (v. sez. II, 19 novembre 2019, n. 2443); il che porta ad escludere che l’accesso possa essere differito, per gli atti endo-procedimentali, sino alla conclusione del procedimento (v. sez. III, 21 dicembre 2020, n. 2561). Nel caso di specie, l’Amministrazione si è limitata a differire il rilascio dei documenti richiesti alla conclusione dei diversi procedimenti, senza tuttavia indicarne le concrete ragioni; in particolare, rispetto alle domande di permesso di costruire, l’Amministrazione non poteva che esserne in possesso – come confermato dalla riferita circostanza che “le pratiche erano in fase di istruttoria -, né vi erano ragioni per attendere l’adozione delle determinazioni finali, neppure nell’eventualità che, in vista della preannunciata “… verifica da parte di un soggetto esterno incaricato che dovrà restituire l’analisi di adeguatezza…”, detta documentazione fosse anche in possesso di altre Amministrazioni o soggetti pubblici, alla luce dell’orientamento giurisprudenziale secondo cui l’art. 24 della l. n. 241/1990 non contempla tra i casi di esclusione del diritto di accesso la contemporanea detenzione del documento da parte di altra Amministrazione o autorità dello Stato (T.A.R. Lazio, sez. III, 7 giugno 2021, n. 6756).
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