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› La difformità temporale dei bilanci non costituisce eccezione all’obbligo di consolidamento
NEWS
La difformità temporale dei bilanci non costituisce eccezione all’obbligo di consolidamento
10/04/2021
La Corte dei conti, Sez. Piemonte, con
deliberazione n. 61/2021
, nel dare riscontro ad una richiesta di parere di un ente, finalizzata a conoscere se l’eccezione al consolidamento prevista dall’Allegato 4/4, paragrafo 3.1 lett. b) d.lgs. 118/2011 e consistente nella impossibilità di reperire le informazioni necessarie al consolidamento in tempi ragionevoli e senza spese sproporzionate possa essere interpretata nel senso di ritenervi ricompresi i casi di difformità temporale dei bilanci, atteso che può apparire eccessivamente gravoso imporre all’ente incluso nel GAP di programmare l’esercizio in aderenza alla programmazione della capogruppo, ha evidenziato che non sia necessario ricorrere all’eccezione al consolidamento, indipendentemente dalla valutazione della natura tassativa o meno dei casi menzionati nel principio contabile. Invero, la problematica concernente la difformità temporale è stata prevista a monte dal legislatore ed è stata dallo stesso risolta. Per questo motivo nell’ipotesi in cui siano inclusi nel perimetro del consolidamento enti i cui bilanci presentino una difformità temporale si dovrà procedere con le operazioni di rettifica previste dal legislatore.
La Sezione ha ricordato che, come emerge dalla lettura del principio contabile concernente il bilancio consolidato, prima della redazione dello stesso occorre procedere a delle specifiche operazioni, tra cui quelle che garantiscono l’uniformità temporale dei bilanci. Nell’appendice tecnica del principio contabile di cui allegato 4/4 del d.lgs. n. 118 del 2011, in particolare, nella parte relativa all’esempio n.1 si specifica che: “É indispensabile rendere uniformi i bilanci da consolidare sia dal punto di vista temporale che sostanziale, dopo averli già resi uniformi dal punto di vista formale (…) Il rispetto dell’uniformità temporale impone che tutti i bilanci da consolidare, ovvero inclusi nell’area di consolidamento, siano riferiti alla stessa data di chiusura e che questa coincida con la data di chiusura dell’esercizio del bilancio della capogruppo. Se le date di chiusura del bilancio di ente, azienda o società che fanno parte dell’area di consolidamento sono diverse dal 31 dicembre, saranno detti enti, aziende o società a dovere uniformare il proprio bilancio a quello dell’amministrazione capogruppo. A tal fine, dovranno essere operate tutte le rettifiche necessarie alle operazioni o ai fatti significativi intervenuti tra la data di chiusura del rendiconto, bilancio o bilancio consolidato del singolo soggetto rientrante nell’area di consolidamento e il 31 dicembre”. Inoltre, nell’appendice tecnica del principio viene fornito anche un esempio di come operare le suddette operazioni di rettifica, evidenziandosi l’ipotesi in cui uno degli organismi, facente parte dell’area di consolidamento, rediga annualmente il proprio bilancio al 30 settembre, invece che al 31 dicembre e si specifica che esso dovrà operare tutte le rettifiche necessarie riguardo le operazioni intervenute tra la data di chiusura del proprio bilancio e la data di riferimento del bilancio dell’ente capogruppo così da ottenere l’uniformità temporale richiesta dalla legge.
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