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La corretta destinazione delle entrate derivanti dalla gestione dei parcheggi

07/11/2022
Nessuna eccezione viene posta dal legislatore nel richiedere il vincolo delle entrate spettanti all’ente in quanto proprietario della strada sulla quale i parcheggi insistono. Nell’ambito della propria autonomia l’ente può scegliere le modalità gestionali che meglio rispondono alle proprie esigenze di amministrazione delle risorse, del suolo pubblico e dei servizi da rendere al cittadino. Tali modalità, tuttavia, non cambiano la natura dell’entrata, che resta quella di un compenso pagato dall’utente-cittadino all’amministrazione pubblica per la resa di un servizio e che la legge impone di destinare alle finalità specifiche indicate dal citato art. 7, comma 7, del codice della strada. È quanto evidenziato dalla Corte dei conti, Sez. Toscana, con deliberazione n. 195/2022/PRSP, pronunciandosi sugli esiti dell’esame dei rendiconti 2017-2018 e 2019 di un Comune.

Un aspetto dell’analisi istruttoria ha riguardato anche la corretta destinazione delle entrate derivanti dalla gestione dei parcheggi, per le quali è stato richiesto all’amministrazione di indicare l’ammontare delle risorse accertate nell’esercizio e di quelle vincolate per le finalità di cui all’art. 7, comma 7, del codice della strada distinguendo, qualora ricorresse il caso, fra quelle destinate al finanziamento di spese di parte corrente e quelle destinate agli investimenti. La norma, infatti, dispone che “i proventi dei parcheggi a pagamento, in quanto spettanti agli enti proprietari della strada, sono destinati alla installazione, costruzione e gestione di parcheggi in superficie, sopraelevati o sotterranei, e al loro miglioramento e le somme eventualmente eccedenti ad interventi per migliorare la mobilità urbana”.

Nel caso di specie è emerso che il Comune abbia affidato la gestione dei parcheggi alla società in house. L’esame dei rapporti contrattuali fra comune e società evidenzia come il canone di concessione sia dovuto in favore del comune in base ad un forfait che non ha alcun riferimento con l’ammontare dei flussi di cassa derivanti dai parcheggi e dalle aree di sosta, con la conseguenza che gli incassi vengono introitati direttamente dalla Società e qualificati come
ricavi della stessa nell’ambito del conto economico ed imponibili ai fini reddituali. Del resto, la società non è mai stata qualificata come agente contabile, poiché in base alle regole contrattuali non maneggia somme di pertinenza comunali. Per il Comune, l’entrata non risulta ascrivibile alla gestione dei parcheggi rientrante nella casistica di cui all’art. 7, comma 7, del codice della strada”.

Per la Corte, nella scelta adottata dall’ente per la gestione dei parcheggi rientra l’obbligo di garantire, sul piano sostanziale, che l’entrata, pur acquisita attraverso società di gestione del servizio, sia ricondotta alle finalità di legge o dalla società stessa o dall’amministrazione comunale. La gestione esternalizzata del servizio, e la concessione dell’attività ad un soggetto privato, non possono costituire un meccanismo elusivo del vincolo normativo. Nel caso di specie, l’ente non provvede alla destinazione delle entrate né con riferimento ai proventi pagati dalla società a titolo di contributo o canone di
concessione, né con riferimento alle entrate percepite dalla società quale pagamento del servizio reso all’utenza, poiché queste, qualificate come ricavi, vanno a coprire costi che afferiscono alla pluralità dei servizi resi dalla società, né con riferimento agli eventuali utili distribuiti dalla società, per quanto, in tale ultima fattispecie, la riconduzione dei fondi alle loro finalità di legge avverrebbe solo in minima parte, proprio in virtù del fatto che la società è affidataria di servizi comunali differenziati, e non solo della gestione dei parcheggi. In ultimo, la Corte evidenzia che la società affidataria del servizio pubblico è senz’altro da considerarsi un agente contabile, riscuotendo nell’interesse del Comune i relativi proventi.

 

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