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Investimenti relativi ad opere pubbliche di messa in sicurezza. Annualità 2023-2024-2025. Decreto assegnazione risorse

17/07/2023


La Direzione Centrale della Finanza Locale, con comunicato dal 13 luglio 2023, informa che con decreto del Ministero dell’interno, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, del 19 maggio 2023, registrato alla Corte dei Conti il 19 giugno 2023, sono stati determinati i Comuni a cui spetta il contributo previsto dall’articolo 1, commi 139 e seguenti, della Legge 30 dicembre 2018, n.145, da destinare ad investimenti relativi ad opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio relativamente all’annualità 2023.

In particolare, il comma 139-quater, introdotto dall’articolo 30 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n.13, al fine di garantire il rispetto dei target del PNRR associati alla Missione 2 – Rivoluzione verde e transizione ecologica – Componente 4 – Tutela del territorio e della risorsa idrica – Investimento 2.2 – Interventi per la resilienza, ha previsto che le risorse assegnate per le annualità 2024 e 2025, siano finalizzate allo scorrimento della graduatoria delle opere ammissibili per l’anno 2023.

La procedura telematica, tramite la Piattaforma Gestione linee di finanziamento (GLF), integrata nel sistema di Monitoraggio delle opere pubbliche (MOP) del Ministero dell’Economia e delle Finanze, ha rilevato la presentazione di n. 3731 certificazioni per un totale di n. 6846 progetti ed una richiesta di risorse pari ad € 4.220.260.113,73.

L’ammontare del contributo attribuito a ciascun ente è stato determinato con il citato decreto del 19 maggio 2023, secondo il seguente ordine di priorità, previsto dalla normativa vigente:

  • Investimenti di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico;

  • Investimenti di messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti;

  • Investimenti di messa in sicurezza degli edifici, con precedenza per gli edifici scolastici, e di altre strutture di proprietà dell’ente.


Il decreto interdipartimentale riporta quattro allegati:

  • Allegato 1 “Istanze trasmesse” che contiene l’elenco di oltre 6.800 opere pubbliche, per le quali le richieste sono pervenute nei termini previsti;

  • Allegato 2, “Istanze ammissibili” che riporta l’elenco di n. 6.777 opere ammesse;

  • Allegato 3 “Enti beneficiari” che contiene l’elenco delle n.1.981 opere attualmente ammesse e finanziate, tutte comprese nella predetta categoria a): investimenti di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico;

  • Allegato 4 “Attestazione rispetto obblighi PNRR”, contenente gli obblighi e i principi che i Soggetti beneficiari del contributo sono tenuti a rispettare in attuazione della Missione 2, Componente 4, Investimento 2.2. del PNRR, per la gestione, controllo e valutazione della misura


I CUP finanziati saranno disponibili sul sistema informativo ReGiS, all’interno del quale i Soggetti Attuatori potranno procedere al completamento dei dati di monitoraggio e al caricamento della documentazione prevista all’interno dei Manuali di Istruzione per il Soggetto Attuatore, in corso di aggiornamento.

In conformità con quanto previsto all’interno dell’articolo 3 del decreto, al fine di garantire l’avvio tempestivo degli interventi, il Ministero procederà all’erogazione dell’acconto (nella misura del 20% del contributo concesso), a seguito della quale è richiesto ai Soggetti Attuatori di provvedere tempestivamente e comunque non oltre 60 giorni dalla pubblicazione del Comunicato, ovvero entro l’11 settembre 2023, all’alimentazione dei dati di monitoraggio con prioritario caricamento in piattaforma dell’Allegato n. 4 “Attestazione rispetto obblighi PNRR” all’interno del modulo denominato “Configurazione e Gestione delle Operazioni”, nella sezione “Anagrafica Progetto” all’interno della sottosezione “Localizzazione Geografica”.

I Comuni beneficiari del contributo, così come individuati nell’Allegato 3 che costituisce parte integrante del citato decreto, sono tenuti ad affidare i lavori per la realizzazione delle opere pubbliche entro i termini previsti dall’articolo 1, comma 143, della legge n.145 del 2018 e secondo le prescrizioni contenute all’interno del Decreto, a decorrere dalla data di pubblicazione del relativo avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.


 

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