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Inquadramento contabile di un contributo devoluto dall’ente locale a favore di politiche giovanili

15/02/2022
Con la deliberazione  n. 26/2022, la Corte dei conti, Sez. Lombardia, in risposta ad un quesito di un Comune inerente all’inquadramento della spesa relativa ad un contributo in denaro che l’ente intende assegnare, tramite bando,  a favore dei giovani, destinato a parziale copertura dei costi per conseguire la patente B, C e D, allo scopo di “favorire l’accesso al mondo del lavoro da parte dei giovani fortemente penalizzati a causa dell’emergenza epidemiologica Covid-19”, ha chiarito che la spesa deve essere imputata alla missione del bilancio, che risulti maggiormente rispondente alla funzione amministrativa esercitata dall’ente e, dunque, quanto meno in termini di prevalenza, agli specifici bisogni della collettività che l’azione dello stesso intende soddisfare, avendo riguardo alle previsioni del glossario allegato sub n. 14 al d.lgs. 118/2011.
A margine del quesito posto, la Corte ritiene utile ricordare che, ai sensi dell’art.12 l. 241/1990, la concessione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati, senza che vi sia, da parte di questi, una controprestazione verso l’amministrazione concedente, è subordinata alla predeterminazione, da parte della stessa, di criteri e modalità di erogazione nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, a cui dovrà attenersi dandone atto nei singoli provvedimenti (cfr. Sez. Lombardia, n.282/2021/PAR; Sez. contr. Emilia Romagna n. 130/2021/PAR; Sez. Lombardia, n.146/2019/PAR; Sez. Veneto, n. 260/2016/PAR; Sez. Valle d’Aosta, n.18/2013/PAR; nonché Cons. Stato, sez. VI, 29/07/2019, n.5319).
Tale norma, espressione dei principi di imparzialità e buon andamento dell’azione amministrativa, di cui all’art. 97 Cost., riveste carattere di principio generale dell’ordinamento giuridico, e, in particolare della materia che governa tutti i contributi pubblici, la cui attribuzione deve essere almeno governata da norme programmatorie (Cons. Stato, sez. V, n.7845/2019 e n.1552/2015; TAR, Genova, sez. II , n. 911/2020).
Al riguardo, la Corte ha più volte evidenziato la necessità che l’ente locale si doti di un proprio regolamento, da approvarsi in sede di Consiglio comunale, per disciplinare i presupposti e le modalità di erogazione del contributo, ai sensi del menzionato art. 12 l. 241/1990 (cfr., ancora, Sez. contr. Emilia Romagna, del. n. 130/2021/PAR). Inoltre, la natura di ente a fini generali, riconosciuta al Comune sulla scorta delle previsioni di cui all’art.118 Cost, ma anche dell’art.13 Tuel, quale espressione del principio di sussidiarietà cd. orizzontale, non deve indurre a ritenere come consentita qualunque forma di provvidenza alla collettività e ciò in quanto, come precisato anche da questa Sezione, la provvidenza erogata è preordinata al soddisfacimento di un interesse istituzionale che, pur implicandolo, trascende l’interesse dei destinatari, per intestarsi in capo alla collettività (cfr. Cons. Stato, Sez. V, n. 3778/2012; ancora, Sez. Lombardia, n.146/2019/PAR).
La Sezione ricorda, inoltre, che l’emergenza sanitaria e la conseguente crisi economica non giustificano, di per sé, qualunque intervento straordinario o provvidenza, onde scongiurare il rischio, peraltro, di indebite locupletazioni, tenendo conto delle misure di intervento adottate da altri livelli di governo e, in particolare, dallo Stato (cfr., Sez. contr. Emilia Romagna, del. n. 130/2021/PAR; si v., ad es., l’art.1, c. 5 bis, d.l. 10 settembre 2021, n.121, conv. con l. 9 novembre 2021, n. 156, cd. bonus patente).

 

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