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Incentivi funzioni tecniche: possibile procedere alla liquidazione anche per attività svolte prima della costituzione del gruppo di lavoro

05/03/2023


La Corte dei conti, Sez. Toscana, con deliberazione n. 53/2023, fornisce chiarimenti in merito alle corrette modalità di costituzione e distribuzione del fondo per gli incentivi tecnici previsto dall’art. 113 del D.lgs. n. 50/2016.

In particolare, il Comune istante ha chiesto di sapere se:
– la formalizzazione del gruppo di lavoro, prima dello svolgimento delle attività/fase oggetto di incentivo (quindi prima dello svolgimento dell’attività di progettazione, gara etc.), costituisca presupposto di legittimità per l’erogazione dello stesso, oppure, stante il silenzio della legge e del regolamento comunale, il RUP, attestando analiticamente, sotto la propria responsabilità, l’avvenuto svolgimento delle attività incentivabili, possa procedere a liquidare gli incentivi anche per attività svolte prima della costituzione del gruppo di lavoro;
– sia possibile prevedere una liquidazione della fase esecutiva “per step”, ad esempio al termine di ogni esercizio (con adeguamento proporzionale), nel presupposto che il servizio viene comunque reso alla comunità durante tutta la vigenza del contratto di appalto (e non solo al termine, come per l’opera pubblica);
– dalla lettera dell’art. 113, co. 4 d.lgs. n. 50/2016, sia possibile trarre il corretto comportamento da adottare in caso di opera pubblica finanziata in parte da entrate vincolate ed in parte da fondi comunali.

La Sezione evidenzia che la formalizzazione del gruppo di lavoro prima dello svolgimento delle attività oggetto di incentivo non costituisce presupposto di legittimità. Se il dirigente o il responsabile del servizio preposto alla struttura competente attestino, sotto la propria responsabilità, l’avvenuto svolgimento delle attività previste dalla norma e suscettibili di incentivazione, si potrà procedere alla liquidazione degli incentivi anche per attività svolte prima della costituzione del gruppo di lavoro. Alla luce di ciò, ai fini della corresponsione dell’incentivo, appare irrilevante l’individuazione, in un esatto momento temporale, del gruppo di lavoro deputato allo svolgimento delle attività incentivabili. Prevale, di converso, l’elemento dell’effettivo svolgimento delle attività incentivabili previste dal comma 3 dell’art. 113 d.lgs. n. 50/2016.

Nelle ipotesi di contratti di appalto per servizi e forniture in corso di svolgimento, appare preclusa la possibilità di prevedere una liquidazione della fase esecutiva “per step”. Nelle ipotesi, invece, di opera pubblica finanziata in parte da entrate vincolate e in parte da fondi comunali, la Sezione propende per un’interpretazione restrittiva della lettera della norma, che è esclude la possibilità per l’ente di destinare il 20 per cento delle risorse finanziarie del fondo di cui al comma 2 dell’art. 113 all’acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti per l’innovazione. Ciò che rileva è il principio secondo cui, in presenza di un vincolo di destinazione impresso da ente terzo, il medesimo regime di esclusione va esteso a tutte le risorse coinvolte nella realizzazione dell’opera.

 


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