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Il pagamento spontaneo non preclude il diritto del contribuente alla restituzione delle somme non dovute

20/12/2021
Il pagamento spontaneo non preclude il diritto del contribuente alla restituzione delle somme non dovute. In base a tale principio la CTR per la Lombardia, con sentenza n. 4084 del 11/11/2021, ha respinto l’appello del Comune che aveva impugnato la sentenza della CTP in cui era risultato soccombente. Nel caso in esame, con riferimento alla TARSU, alla TARES ed alla TARI, il contribuente, in aderenza ai principi di buona fede e di legittimo affidamento, aveva provveduto a versare al Comune i tributi determinati (con mero avviso di pagamento, avente natura di avvertimento e, pertanto, non riconducibile al novero degli atti impositivi e/o riscossivi) per ciascuna delle annualità 2012-2017, utilizzando i modelli di pagamento F24, nel rispetto delle scadenze previste dall’Ente. Solo successivamente all’intervenuto pagamento delle prefate somme il contribuente ha avuto modo di avvedersi che i versamenti eseguiti erano parzialmente indebiti, atteso che, nella determinazione della entità del tributo indicato, il Comune aveva attribuito alla superficie complessiva dell’immobile la medesima categoria di utenza non domestica (quella di “supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari”), senza distinzione tra spazi adibiti ad attività commerciale (pari a 90 mq, effettivamente da ricondurre alla categoria applicata) e restanti locali invece adibiti ad attività di lavorazione e stoccaggio.
I giudici tributari ricordano come ai sensi dell’art. 1, comma 164, Legge n. 296/2006, il rimborso delle somme versate e non dovute può essere chiesto entro 5 anni dal giorno del versamento ovvero dell’intervenuto accertamento alla restituzione. Come evidenziato dal giudice di legittimità (cfr. Cass. n. 5519/2009), i termini dal legislatore assegnati al contribuente per la presentazione della richiesta di rimborso presuppongono, comunque, che il pagamento del non dovuto (di cui si chiede la restituzione) sia avvenuto spontaneamente. In altri termini, può ritenersi e riconoscersi la preclusione alla restituzione solo laddove il pagamento sia stato effettuato in forza di un atto impositivo di poi divenuto definitivo.
Pertanto, nel caso di versamenti effettuati spontaneamente, in mancanza di alcun atto impositivo e/o immediatamente riscossivo, nulla osta, in aderenza alle disposizioni normative, alla richiesta ed al riconoscimento alla restituzione delle maggiori somme non dovute invece versate.

 

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