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Il Comune non può rinviare, sine die, il piano generale degli impianti pubblicitari

24/10/2022
Il TAR per la Puglia, Sez. III, con sentenza n. 1162 del 16/8/2022, nell’accogliere il ricorso presentato da una società, che ha impugnato il provvedimento di diniego opposto dal Comune all’istanza di autorizzazione all’installazione di impianti pubblicitari, ha ritenuto illegittimo il rinvio sine die in ragione dell’elaborazione in corso di un piano generale degli impianti, tenuto conto della prevalente giurisprudenza secondo cui i ritardi dell’Amministrazione non possono ripercuotersi negativamente sulla libertà di iniziativa economica privata.

La Sezione ha considerato fondata la censura di carenza assoluta di motivazione e di violazione dell’art.3 della legge n. 241/90. La motivazione opposta dall’ente al diniego all’autorizzazione di installazione di impianti pubblicitari (Le negative determinazioni si fondano sulla motivazione che di seguito si riporta: “…1) la proposta non può essere accettata in quanto un cartellone pubblicitario impedirebbe la visuale all’immobile destinato a caserma dei carabinieri; 2) Per il secondo si esprime parere negativo da un punto di vista paesaggistico. La Commissione fa presente, inoltre, che l’Ente si sta dotando di un piano comunale per l’individuazione delle aree e la regolamentazione paesaggistica, ecc., degli stessi che dovranno essere, successivamente, sottoposti ad evidenza pubblica per l’assegnazione”) appare, invero, a dir poco scarna, a nulla valendo l’esibizione in giudizio di successivi pareri non sfociati in un successivo diniego, insuscettibili di sorreggere il diniego precedente e, in ogni caso, di natura endo-procedimentale e, dunque, non immediatamente lesivi.

 

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