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I principi in tema di divieto di soccorso finanziario sono estensibili anche ai Consorzi di servizi

13/05/2022
La Corte dei conti, Sez. Campania, con deliberazione n. 24/2022, in riscontro ad una richiesta di parere da parte di un ente in merito all’obbligatorietà, o meno, di ripianare le perdite di esercizio, registrate dal soggetto partecipato, nel caso di specie del Consorzio obbligatorio per la gestione integrata di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, dopo una ricostruzione del quadro normativo e giurisprudenziale in materia ha ritenuto  estensibili i principi in tema di divieto di soccorso finanziario, espressivi di esigenze di coordinamento della finanza pubblica, anche ai Consorzi di servizi che integrano, parimenti, “realtà operative inserite a tutti gli effetti nel contesto della finanza territoriale” ( Sezione regionale di controllo per la Campania, deliberazione n. 75/2017/PAR). Detti principi, con riferimento alla “razionalità economica”, trovano a maggior ragione applicazione agli enti partecipati strutturalmente in squilibrio posti in liquidazione, che non hanno una prospettiva di continuità aziendale.

Il c.d. divieto di “soccorso finanziario” degli organismi partecipati dalle amministrazioni, appare espressivo di un vero e proprio principio di ordine pubblico economico, fondato su esigenze di economicità e razionalità nell’utilizzo delle risorse pubbliche. Proprio il riferimento alla razionalità economica nonché la disciplina contenuta nell’art. 194, comma 1 lett. b del Tuel con riferimento al riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio della fattispecie in argomento, porta ad escludere interventi a sostegno di enti strumentali che non abbiano una prospettiva di continuità aziendale e che si trovino in squilibrio strutturale.

L’194, comma 1 lett. b D. Lgs. in n. 267/2000, alla legittimità del riconoscimento dei debiti fuori bilancio derivanti dalla “copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato l’obbligo di pareggio del bilancio di cui all’articolo 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione”,  seppur riferite alle aziende speciali, “pone un limite alla possibilità di realizzare un “accollo interno” (in senso ovviamente atecnico) del debito gestionale e organizzativo “disavanzo di gestione”; infatti, non tutti i “disavanzi” di gestione dell’azienda speciale sono ripianabili ab aexterno dall’ente dominus, con un riconoscimento di debito da parte di quest’ultimo, ma solo quelli la cui ripianabilità è prevista da “da statuto, convenzione o atti costitutivi” ed in ogni caso purché: i) sia stato rispettato l’obbligo di pareggio del bilancio di cui all’articolo 114; ii) il disavanzo derivi da fatti di gestione. Queste due condizioni si impongono e sovrastano le previsioni statutarie e convenzionali autonome e solo il loro rispetto può legittimare l’integrazione dell’autorizzazione di spesa oltre la dotazione inziale e i contributi ordinari, assorbendo il “debito altrui” entro il bilancio dell’ente dominus.”

La norma quindi pone quali condizioni alla ripianabilità del disavanzo di detti enti strumentali, il rispetto del pareggio di bilancio e che il disavanzo derivi da fatti di gestione. Il concetto di pareggio a cui fa riferimento la norma non può che riferirsi a quello di equilibrio di bilancio in ragione delle norme introdotte con la L. cost. n. 1/2012 e della loro coerenza con gli obblighi assunti in sede comunitaria dallo Stato italiano. Infatti i Consorzi, ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011, concernente la c.d. contabilità armonizzata, quali organismi strumentali degli enti locali, al fine della rilevazione unitaria dei fatti gestionali devono predisporre un budget economico e riclassificare i propri dati contabili secondo regole uniformi a quelle degli enti in contabilità finanziaria. Inoltre, le aziende speciali, le istituzioni e gli altri organismi strumentali degli enti locali sono tenuti ad adottare lo stesso sistema contabile dell’amministrazione di cui fanno parte.

I medesimi enti in contabilità finanziaria sono vincolati al rispetto di principi contabili generali previsti nell’Allegato 1 del decreto e dei principi applicati, mentre gli enti strumentali in regime contabile economico-patrimoniale conformano la propria gestione ai principi contabili generali dell’Allegato 1 e ai principi del codice civile. Per cui il concetto di pareggio (rectius “equilibrio”) a cui fa riferimento la norma, è quello a consuntivo e non certamente quello a preventivo. Di conseguenza, risulterà ripianabile il disavanzo sorto nonostante sia stato programmato il “prospettico” pareggio a consuntivo preordinato alla continuità aziendale e che derivi da “fatti di gestione”, ovvero da eventi idonei a generare obbligazioni ai sensi dell’art. 1173 c.c., che hanno determinato, in corsa, lo squilibrio tra costi e ricavi, nonostante una congrua programmazione.

Conseguentemente, il limite del pareggio è funzionale alla continuità aziendale e si traduce nel conseguente limite della ripianabilità dei soli disavanzi determinati dall’alea d’impresa (i c.d. “fatti di gestione”) per cui “il disavanzo da liquidazione, [..] non è riconducibile ai disavanzi cui fa riferimento l’art. 194, lett. b), TUEL poiché proprio il riferimento al “pareggio” e alla sua funzione, costituisce un limite alla riconoscibilità dei disavanzi che non mirano alla conservazione dell’integrità aziendale. Il ripiano della perdita, infatti, non può che essere funzionale al ripristino del pareggio tra mezzi disponibili, impieghi e debiti, per ristabilire e consentire la continuità aziendale.” (cfr. deliberazione n. 162/2018/PAR, cit.).

 

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