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I comuni non possono cedere le proprie capacità assunzionali a un ente gestore di un parco regionale

04/02/2022
La Corte dei conti, Sez. Lombardia, con deliberazione n. 12/2021, in riscontro ad una richiesta di un Comune, ha evidenziato che l’articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, non ammette fattispecie derogatorie o eccezionali non previste dalla legge quali quelle dello stesso articolo 33, comma 2, per i comuni con popolazione fino a 5000 abitanti che fanno parte di unioni di comuni, e dell’articolo 32, comma 5, ultimo periodo, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Di conseguenza, i comuni, in mancanza di una specifica previsione di legge, non possono cedere neanche in parte le proprie capacità assunzionali a un ente gestore di un parco regionale.

Le citate disposizioni, infatti, prevedono, come ripetutamente ricordato dalla Corte, un nuovo sistema flessibile basato sulla sostenibilità finanziaria della spesa per il personale. Il piano tenore letterale delle nuove disposizioni, dunque, non pare lasciare spazio a fattispecie derogatorie non espressamente enunciate, qual è invece quella puntualmente prevista dallo stesso articolo 33, comma 2, per i comuni con popolazione fino a 5000 abitanti che fanno parte di unioni di comuni. Si tratterebbe, infatti, di eccezioni che in quanto tali, se non espressamente previste dalla legge, si scontrerebbero anche con lo spirito delle nuove disposizioni, che se da un lato introducono un regime flessibile nella determinazione delle facoltà di assunzione del personale a tempo indeterminato, dall’altro istituiscono un rigoroso vincolo tra la spesa per il personale e le entrate correnti. La scissione di questi due aspetti, pertanto, non può essere ammessa, se non espressamente prevista dalla legge come nel caso dell’articolo 32, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il cui ultimo periodo, con disposizione eccezionale, e perciò di stretta interpretazione, prevede che «I comuni possono cedere, anche parzialmente, le proprie capacità assunzionali all’unione di comuni di cui fanno parte». Anche la lettura sistematica dell’articolo 33, comma 2, in questione con riferimento all’articolo 32, comma 5, ultimo periodo, del decreto legislativo n. 267/2000, dunque, conferma la risposta negativa al quesito.

 

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