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› Gli alloggi sociali ex Iacp pagano l’IMU
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Gli alloggi sociali ex Iacp pagano l’IMU
23/07/2022
Gli alloggi assegnati dagli istituti autonomi case popolari (Iacp) non possono usufruire dell’esonero dall’IMU previsto per gli alloggi sociali. È quanto evidenziato dalla CRT Lombardia, con sentenza n. 2828/2022, che ha accolto il ricorso di un Comune e riformato la sentenza di primo grado.
Nel caso di specie, il Comune, con avviso di accertamento, contestava ad Azienda Lombarda Edilizia Residenziale Milano – ALER il pagamento parziale dell’IMU anno 2014 ed accertava un maggiore tributo, oltre sanzioni e interessi. In particolare l’ente rideterminava l’imposta in relazione a numerosi appartamenti ed autorimesse applicando l’aliquota in misura ridotta (0,60 %) prevista dal Regolamento Comunale Imu per gli alloggi assegnati dagli enti di edilizia residenziale pubblica e la detrazione di €. 200,00 prevista dall’ultimo periodo del comma 10 dell’art. 13 del D.L. 201/2011. La CTP accoglieva il ricorso di ALER ritenendo gli immobili di edilizia residenziale pubblica quali alloggi popolari, considerato anche quanto previsto dal regolamento della Regione Lombardia n° 4/2017 in materia. I Primi Giudici hanno ritenuto, inoltre, che per gli immobili oggetto di accertamento, il carattere di alloggio sociale troverebbe conferma in una dichiarazione del proprio Ufficio Patrimonio che attesta le caratteristiche dei suoi alloggi in Comune.
Il Comune, sin dal primo grado, ha sottolineato come l’ALER non avesse fornito la prova che tutte le unità immobiliari avessero i requisiti di legge per essere classificate come alloggi sociali. Invero, il D.M. 22.4.2008, all’articolo 1, definisce alloggio sociale, “l’unità immobiliare adibita ad uso residenziale in locazione permanente che svolge la funzione di interesse generale, nella salvaguardia della coesione sociale, di ridurre il disagio abitativo di individui e nuclei familiari svantaggiati (…). Rientrano nella definizione di cui al comma 2 gli alloggi realizzati o recuperati da operatori pubblici e privati (…) destinati alla locazione temporanea per almeno otto anni”.
La CTR ha evidenziato che l’ALER non abbia fornito la prova che tutte le unità immobiliari in questione avessero i requisiti di legge per essere classificate come alloggi sociali. Tra l’altro, non risulta neppure che detti immobili siano stati oggetto di locazione permanente o di locazione temporanea per almeno 8 anni, presupposto espressamente richiesto dal DM 22 aprile 2008 affinché si possa definire l’unità immobiliare come alloggio sociale. A dette unità immobiliari si applica, invece, la detrazione di cui all’art. 13, comma 10 del D.L. 201/2011.
Anche laddove si fosse trattato di alloggi sociali – precisano i giudici – non sarebbe stata comunque applicabile l’invocata esenzione IMU. Invero, la questione, ancora oggetto di ampio dibattito giurisprudenziale, è stata affrontata dalla Corte di Cassazione, la quale ne ha escluso l’applicazione: i Giudici Supremi, con sentenza n° 20135/2019, hanno posto l’attenzione sul fatto che l’esenzione di cui all’art. 13 comma 2, “opera alla duplice condizione dell’utilizzazione diretta degli immobili da parte dell’ente possessore e dell’esclusiva loro destinazione ad attività peculiari che non siano produttive di reddito, escludendo che il beneficio possa spettare in caso di utilizzazione indiretta, pur se assistita da finalità di pubblico interesse. Dal momento che le finalità di carattere sociali svolte per legge dagli enti di edilizia residenziale non valgono ad escludere che quella da loro svolta nel concedere in locazione le unità abitative a loro disposizione, sia pure ad un canone locativo moderato o convenzionato, sia un’attività di carattere economico ai sensi di legge, correttamente il giudice di appello ha escluso l’applicabilità della invocata”. La CTR ha condiviso le argomentazioni della Corte di Cassazione ed ha confermato che per gli alloggi assegnati dall’ALER si applica una detrazione IMU di 200 euro e dell’aliquota ordinaria (o di quella minore determinata dal Comune di riferimento)”, escludendo, invece, che gli stessi godano dell’esenzione d’imposta.
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