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Fondo per gli investimenti delle isole minori

17/03/2021
È stato pubblicato in G.U. n. 65 del 16 marzo 2021 il DPCM 4 febbraio 2021, n. 34, recante Regolamento concernente la regolamentazione dei criteri di riparto del «Fondo per gli investimenti delle isole minori», di cui all’articolo 1, comma 553, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, annualità 2020, 2021 e 2022. Il Fondo istituito dall’articolo 1, comma 553, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 è prioritariamente destinato al finanziamento di progetti immediatamente eseguibili finalizzati allo sviluppo infrastrutturale o di riqualificazione del territorio dei comuni ricompresi nell’ambito delle isole minori. Per l’annualità 2020, ove i soggetti beneficiari non abbiano interventi immediatamente eseguibili, può essere, altresì, finanziata, la progettazione di interventi destinati alle medesime finalità, da realizzarsi a valere sulle successive annualità del Fondo o su altre fonti di finanziamento.
Le risorse del Fondo sono ripartite, fra i comuni di cui all’articolo 1, comma 1, con decreto del Ministro degli affari regionali e le autonomie, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previo parere favorevole della Conferenza unificata, sulla base dei seguenti criteri:
a) 20 per cento delle risorse sono destinate ai comuni che hanno sede giuridica nelle isole minori; b) 20 per cento delle risorse sono destinate ai comuni nel cui territorio insistono isole minori stabilmente abitate e sono ripartite proporzionalmente al numero di isole, ivi comprese quelle ove ha sede giuridica il comune;
c) 20 per cento delle risorse sono destinate ai comuni in proporzione alla consistenza della popolazione residente nelle isole minori;
d) 20 per cento delle risorse sono destinate ai comuni in proporzione all’estensione del loro territorio insulare;
e) 20 per cento delle risorse sono destinate ai comuni, in base alla distanza media delle loro isole dalla terraferma secondo una suddivisione in tre classi: 1) alla prima classe appartengono i comuni con distanza media delle loro isole dalla terraferma da 0 a 2 km; 2) alla seconda classe appartengono i comuni con distanza media delle loro isole dalla terraferma superiore a 2 km e fino a 20 km; 3) alla terza classe appartengono i comuni con distanza media delle loro isole dalla terraferma oltre i 20 km.

 

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