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Esproprio per pubblica utilità, il provvedimento di acquisizione sanante compente al Consiglio comunale

19/07/2021
L’adozione del provvedimento di acquisizione sanante, ex art. 42-bis d.P.R. 327/2001, al patrimonio indisponibile dell’ente che utilizza un bene immobile per scopi di interesse pubblico, modificato in assenza di un valido ed efficace provvedimento di esproprio o dichiarativo della pubblica utilità, rientra nella competenza del Consiglio comunale, laddove l’art. 42, comma 2, lett. l), del d.lgs. n. 267/2000 riserva ogni decisione in materia di acquisti e alienazioni immobiliari al Consiglio medesimo (cfr., ex plurimis, C.d.S., sez. IV, 10 maggio 2018, n. 2810; T.A.R. Toscana, sez. I, 15 maggio 2020, n. 572; T.A.R. Calabria, Reggio Calabria, 6 dicembre 2019, n. 698). Il provvedimento di acquisizione sanante è connotato da un’amplissima e rilevante discrezionalità (cfr. Corte cost., 30 aprile 2015, n. 71; C.d.S., ad. plen., 9 febbraio 2016, n. 2), in coerenza con l’esigenza di valutare l’esistenza di “attuali ed eccezionali ragioni di interesse pubblico”, anche all’esito di un’effettiva comparazione con i contrapposti interessi privati. Talché, non è possibile prescindere dall’osservanza dell’obbligo previsto, in generale, dall’art. 7 della l. n. 241/1990, di comunicazione dell’avvio del procedimento, funzionale al primario obiettivo di consentire al privato l’esercizio dei diritti partecipativi e, per tale via, di interloquire attivamente con l’Amministrazione procedente (cfr., ex plurimis, T.A.R. Veneto, sez. II, 16 febbraio 2016, n. 170; T.A.R. Abruzzo, sez. I, 6 novembre 2014, n. 763; T.A.R. Toscana, sez. I, 23 gennaio 2014, n. 148). È quanto evidenziato dal TAR per la Basilicata, con la sentenza 8 luglio 2021, n. 492, pronunciandosi sul ricorso di un privato che ha impugnato la determinazione del responsabile dell’Ufficio tecnico del Comune, con la quale è stata disposta l’acquisizione sanante ex art. 42-bis d.P.R. 327/2001 dei terreni, dei quali il ricorrente è proprietaria, irreversibilmente modificati per la realizzazione di un’opera pubblica, ancorché mai ritualmente espropriati.

 

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