NEWS › Esentasse i rimborsi forfetari per le spese di viaggio e di soggiorno spettanti agli amministratori locali

NEWS

Esentasse i rimborsi forfetari per le spese di viaggio e di soggiorno spettanti agli amministratori locali

13/07/2022
I rimborsi forfetari mensili in relazione alle spese di viaggio e soggiorno sostenute dagli amministratori locali per gli spostamenti effettuati per l’espletamento del mandato, e quindi ancorate all’effettività dell’impegno istituzionale, non rilevano ai fini IRPEF ai sensi dell’articolo 52, comma 1, lettera b), del Tuir. È la risposta dell’Agenzia delle Entrate, n. 348/2022, all’interpello presentato da una Comunità collinare di una Regione a statuto speciale.

L’Agenzia evidenzia, preliminarmente, come l’articolo 50 del TUIR di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Tuir), preveda, tra l’altro, alla lettera g) del comma 1, l’assimilazione ai redditi di lavoro dipendente delle «indennità, comunque denominate, percepite per le cariche elettive e per le funzioni di cui agli articoli 114 e 135 della Costituzione e alla legge 27 dicembre 1985, n. 816 nonché i conseguenti assegni vitalizi percepiti in dipendenza dalla cessazione delle suddette cariche elettive e funzioni». In applicazione di tale norma, che richiama espressamente la legge n. 816/1985 successivamente abrogata dall’art. 274, comma 1, lettera o), TUEL, e come puntualmente precisato nella circolare ministeriale 23 dicembre 1997, n. 326 (paragrafo 5.8), rientrano, fra i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui alla citata lettera g), fra l’altro, le indennità degli amministratori locali e cioè sindaci, assessori comunali, presidente e assessori provinciali, presidente e componenti di organi esecutivi delle aziende speciali, presidente e componenti di organi esecutivi di consorzi fra enti locali e loro aziende, nonché le indennità percepite dagli amministratori delle comunità montane.

Ai fini della determinazione delle indennità di cui alla lettera g) del comma 1 dell’articolo 50, non concorrono, altresì, a formare il reddito le somme erogate ai titolari di cariche elettive pubbliche, nonché a coloro che
esercitano le funzioni di cui agli articoli 114 e 135 della Costituzione, a titolo di rimborso di spese, purché l’erogazione di tali somme e i relativi criteri siano disposti dagli organi competenti a determinare i trattamenti dei soggetti stessi (art. 52, comma 1, lett. b).

Trattasi, in buona sostanza, di somme percepite, a titolo di rimborso spese, dai titolari delle indennità di cui alla lettera g) del comma 1 dell’articolo 50 del Tuir, a condizione che l’erogazione dei rimborsi e i relativi criteri siano disposti dagli organi competenti a determinare i trattamenti dei soggetti stessi. Relativamente ai rimborsi spese corrisposti agli amministratori di un Comune appartenente a una Regione a statuto ordinario, la risoluzione del 13 agosto 2009, n. 224/E, ha precisato che i rimborsi erogati in misura forfetaria agli amministratori degli enti locali ai sensi dell’articolo 84 del TUEL, non concorrono alla determinazione del reddito degli amministratori locali in quanto rientrano nell’ambito applicativo dell’articolo 52, comma 1, lettera b), del Tuir. Anche nell’ipotesi di Regione a statuto speciale, laddove il rimborso forfetario mensile compete in relazione alle spese di viaggio e soggiorno sostenute per gli spostamenti effettuati in relazione all’espletamento del mandato e pertanto le predette corresponsioni economiche sono ancorate all’effettività dell’impegno istituzionale, è possibile affermare l’esenzione fiscale dei rimborsi forfetari in questione, ai sensi dell’art. 52, comma 1, lettera b), TUIR.

 

News autorizzata da Perksolution