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Esentasse i contributi straordinari per l’emergenza da Covid-19

21/06/2021
Ai contributi di qualsiasi natura erogati, in via eccezionale a seguito dell’emergenza epidemiologica Covid-19, da chiunque e indipendentemente dalle modalità di fruizione, ai soggetti esercenti attività di impresa, arte o professione, nonché ai lavoratori autonomi, si applica il regime esentativo previsto espressamente per talune tipologie di aiuti economici. È quanto chiarito dall’Agenza delle Entrate con la risposta n. 411 del 16 giugno 2021. In relazione al regime fiscale applicabile a tale emolumento, l’Agenzia osserva che l’articolo 10-bis del “decreto Ristori”, ha previsto che i contributi e le indennità di qualsiasi natura erogati in via eccezionale a seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e diversi da quelli esistenti prima della medesima emergenza, da chiunque erogati e indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione, spettanti ai soggetti esercenti impresa, arte o professione, nonché ai lavoratori autonomi, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del TUIR, di cui al Dpr 22 dicembre 1986, n. 917. Nel caso di specie, l’Ente istante, Teatro Stabile, ha chiesto di conoscere il corretto trattamento fiscale del contributo straordinario ricevuto dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali e il Turismo (MiBACT), al quale è stata applicata la ritenuta del 4 per cento. Nella fattispecie in esame per l’Agenzia non osta all’applicazione del regime esentativo la circostanza che il contributo erogato sia stanziato con risorse del Fondo sviluppo e coesione di cui all’articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e del Fondo unico dello Spettacolo, dal momento che l’articolo 10-bis fa esclusivo riferimento alla natura del contributo e alla sua discontinuità con quelli ordinariamente erogati; a nulla rilevando, pertanto, la provenienza delle risorse economiche destinate a finanziare i contributi erogati a seguito dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.

 

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