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Enti pubblici: Il regolamento in materia di compensi spettanti ai componenti gli organi di amministrazione e di controllo

25/09/2022
È stato pubblicato nella G.U. n. 222 del 22 settembre 2022 il DPCM 23 agosto 2022, n. 143 recante “Regolamento in attuazione dell’articolo 1, comma 596, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 in materia di compensi, gettoni di presenza e ogni altro emolumento spettante ai componenti gli organi di amministrazione e di controllo, ordinari e straordinari, degli enti pubblici”.

Il regolamento si applica agli enti e agli organismi di cui all’art. 1, comma 2, della 1. 31/12/2009, n. 196, ivi comprese le autorità indipendenti. Sono, invece, esclusi da tale disposizione gli enti del Servizio sanitario nazionale, le società pubbliche di cui al d.lgs. n. 175/2016, gli enti gestori di forme di previdenza ed assistenza, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali e i loro organismi ed enti strumentali, anche in forma societaria.

La determinazione dei compensi avviene, fatte salve disposizioni di settore, a seguito della nomina dell’organo stesso, nel rispetto del principio dell’equilibrio di bilancio e assicurando la preventiva individuazione delle occorrenti disponibilità finanziarie a copertura delle spese. Il compenso si intende determinato per l’intera durata
dell’incarico. Laddove il compenso non sia stabilito nell’atto di nomina o da disposizioni normative di settore, ovvero nelle more della sua determinazione, lo stesso potrà essere corrisposto dalle amministrazioni o enti obbligati, salvo conguaglio, nella misura prevista per l’organo scaduto per compiuto mandato o sostituito nel corso dello stesso. La revisione dei compensi da parte dell’ente, nel corso di svolgimento del mandato degli organi, deve essere sottoposta al preventivo assenso dell’amministrazione vigilante, d’intesa con la Presidenza del Consiglio dei ministri e il Ministero dell’economia e delle finanze. I compensi sono definiti sulla base dell’applicazione di un criterio di gradualità che tiene conto delle dimensioni economico-patrimoniali degli enti, della complessità gestionale degli stessi, del ruolo e del numero degli organi.

 

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