L’art. 21 della bozza in circolazione del Decreto legge “Sostegno”, attraverso la modifica del comma 822 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, prevede di incrementare il fondo 2021 per l’esercizio delle funzioni degli enti locali di cui all’articolo 106 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, di 1.000 milioni di euro. Di conseguenza il fondo previsto a legislazione vigente di 500 milioni di euro viene portato a 1.500 milioni di euro, di cui 1.350 milioni di euro in favore dei comuni e 150 milioni di euro in favore delle città metropolitane e delle province. Si prevede, poi, che le risorse aggiuntive di 1.000 milioni di euro, fermo restando l’acconto di 200 milioni di euro in favore dei comuni e di 20 milioni di euro in favore delle città metropolitane e delle province da assegnare entro il 28 febbraio 2021, siano attribuite, unitamente al saldo originario di 280 milioni di euro, con il decreto da adottare entro il 30 giugno 2021, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sulla base di criteri e modalità che tengano conto dei lavori del citato tavolo di cui all’ articolo 106, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2020, e delle risultanze della certificazione per l’anno 2020 di cui all’articolo 39, comma 2, del decreto-legge n. 104 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 126 del 2020.
È previsto, altresì, l’incremento per l’anno 2021 del fondo per l’esercizio delle funzioni delle regioni e delle province autonome di cui all’articolo 111, comma 1, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, di 600 milioni di euro a favore delle Autonomie speciali. Le risorse sono ripartite con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro il 30 aprile 2021 previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base di criteri e modalità che tengano conto dei lavori del tavolo di cui all’art. 111, comma 2, del decreto legge n. 34 del 2020. Si prevede altresì che il ristoro della perdita di gettito può essere attuato anche mediante riduzione del contributo alla finanza pubblica previsto per l’anno 2021.
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