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DL Sostegni, ripartizione delle risorse del Fondo di solidarietà comunale per il potenziamento degli asili nido

31/03/2021
Il comma 6 dell’art. 30 del D.L. n. 41/2021, Decreto Sostegni interviene sulla disciplina, di cui al comma 449, lettera d-sexies, dell’articolo 1 della legge n. 232 del 2016 come modificato dalla legge di bilancio 2021, di ripartizione delle risorse destinate, nell’ambito del Fondo di solidarietà comunale, al potenziamento degli asili nido dei comuni delle regioni a statuto ordinario e delle regioni Sicilia e Sardegna.
Si ricorda che il comma 791 dell’art. 1 della legge n. 178/2020 prevede un incremento del Fondo di solidarietà comunale, da destinare allo sviluppo e all’ampliamento dei servizi sociali comunali svolti in forma singola o associata dai comuni delle regioni a statuto ordinario e al potenziamento degli asili nido comunali. L’incremento delle risorse è riportato nella tabella seguente:



Il successivo comma 792 integra la disciplina vigente del riparto del Fondo di solidarietà comunale, contenuta al comma 449 della legge n. 232/2016, al fine di ricomprendervi i criteri e le modalità di assegnazione delle quote incrementali del Fondo destinate ai servizi sociali e al potenziamento degli asili nido. Con l’aggiunta delle nuove lett. d-quinquies) e d-sexies al comma 449 si prevede che:

  1. le quote di risorse finalizzate al finanziamento e allo sviluppo dei servizi sociali comunali svolti in forma singola o associata dai comuni delle regioni a statuto ordinario siano ripartiti in proporzione del rispettivo coefficiente di riparto del fabbisogno standard calcolato per la funzione “Servizi sociali” e approvato dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard. Gli obiettivi di servizio e le modalità di monitoraggio, per definire il livello dei servizi offerti e l’utilizzo delle risorse da destinare al finanziamento dei servizi sociali, sono stabiliti entro il 30 giugno 2021 e successivamente entro il 31 marzo dell’anno di riferimento con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sulla base di un’istruttoria tecnica condotta dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard e previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali. In caso di mancata intesa oltre il quindicesimo giorno dalla presentazione della proposta alla Conferenza Stato-città ed autonomie locali, il decreto di cui al periodo precedente può essere comunque emanato. Le somme che, a seguito del monitoraggio di cui al terzo periodo, risultassero non destinate ad assicurare il livello dei servizi definiti sulla base degli obiettivi di servizio di cui al medesimo terzo periodo, sono recuperate a valere sul fondo di solidarietà comunale attribuito ai medesimi comuni o, in caso di insufficienza dello stesso, secondo le modalità di cui ai commi 128 e 129 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (lett. d-quinquies);

  2. la quota di risorse relativa al potenziamento degli asili nido nei comuni delle RSO sia destinata ad incrementare, nel limite delle risorse disponibili per ciascun anno, in percentuale e nel limite dei livelli essenziali di prestazione (LEP), l’ammontare dei posti disponili negli asili, equivalenti in termini di costo standard al servizio a tempo pieno, in proporzione alla popolazione di età compresa tra 0 e 2 anni nei comuni nei quali il predetto rapporto è inferiore ai LEP. Fino alla definizione dei LEP, o in assenza degli stessi, il livello di riferimento del rapporto è dato dalla media relativa alla fascia demografica del comune individuata dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard contestualmente all’approvazione dei fabbisogni standard per la funzione “Asili nido”. Il contributo sarà ripartito su proposta della Commissione tecnica per i fabbisogni standard, tenendo conto, ove disponibili, dei fabbisogni standard per la funzione “Asili nido” approvati dalla stessa Commissione. Con DPCM, su proposta della Commissione tecnica per i fabbisogni standard, da adottarsi entro il 31 marzo 2022, saranno altresì disciplinate le modalità di monitoraggio sull’utilizzo delle risorse assegnate (lett. d-sexies);

  3. una quota del fondo, pari ad euro 1.077.000 sia destinata, a decorrere dal 2021, alla compensazione del mancato recupero a carico del Comune di Sappada (distaccato dalla regione Veneto e aggregato alla regione Friuli Venezia Giulia, nell’ambito della provincia di Udine), della quota IMU trattenuta da Agenzia delle Entrate.


Il comma 6 dell’art. 30 del DL 41/2021 interviene modificando il terzo e quarto periodo dell’articolo 1, comma 449, lettera d-sexies), legge n. 232/2016, al fine di precisare che il riparto delle risorse destinate al potenziamento degli asili nido comunali sarà effettuato, non più con DPCM, ma con apposito decreto del Ministero dell’Interno previa intesa in Conferenza Stato-città ed autonomie locali, su proposta della Commissione tecnica per i fabbisogni standard, da adottarsi entro il 30 novembre dell’anno precedente. Con il medesimo decreto di ripartizione del Ministero dell’interno saranno altresì disciplinati gli obiettivi di potenziamento dei posti di asili nido da conseguire con le risorse assegnate e le modalità di monitoraggio sull’utilizzo delle risorse stesse.
Secondo quanto esposto nella relazione illustrativa al provvedimento, le modifiche introdotte alla lettera d-sexies) del comma 449 dell’articolo 1 della legge n. 232 del 2016 hanno come obiettivo principale quello di armonizzare l’intervento di potenziamento degli asili nido, introdotta dalla legge di bilancio per il 2021, con le omologhe linee di intervento, di più ampia portata, definita nell’ambito del PNRR.

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