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› DL Sostegni-bis, rinvio bilanci e rendiconti al 31 luglio 2021 per i soli enti con FAL
NEWS
DL Sostegni-bis, rinvio bilanci e rendiconti al 31 luglio 2021 per i soli enti con FAL
21/05/2021
Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Mario Draghi e del Ministro dell’economia e delle finanze Daniele Franco, ha approvato un decreto-legge che introduce misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali, c.d.
decreto Sostegni-bis
.
Il decreto interviene con uno stanziamento di circa 40 miliardi di euro, a valere sullo scostamento di bilancio già autorizzato dal Parlamento, al fine di potenziare ed estendere gli strumenti di contrasto alla diffusione del contagio e di contenere l’impatto sociale ed economico delle misure di prevenzione che sono state adottate.
Gli interventi previsti si articolano su 7 principali linee di azione:
1. sostegno alle imprese, all’economia e abbattimento dei costi fissi;
2. accesso al credito e liquidità delle imprese;
3. tutela della salute;
4. lavoro e politiche sociali;
5. sostegno agli enti territoriali;
6. giovani, scuola e ricerca;
7. misure di carattere settoriale.
Tra le diverse novità di interesse per gli enti locali evidenziamo l’art. 52 che differisce al 31 luglio 2021 – per i soli enti locali che abbiano incassato le anticipazioni di liquidità (FAL) di cui al decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti – il termine per la deliberazione del rendiconto di gestione relativo all’esercizio 2020 e per la deliberazione del bilancio di previsione 2021-2023 di cui all’articolo 151, comma 1, del TUEL. Fino a tale data è autorizzato l’esercizio provvisorio di cui all’articolo 163. La proroga si correla alla recente sentenza della Corte Costituzionale n. 80/2021, che, nel modificare nuovamente la disciplina di contabilizzazione e restituzione del FAL (Fondo Anticipazione Liquidità di cui al d.l. 35/13), comporta l’immediata decadenza dell’articolo 39-ter, commi 2 e 3 del d.l. 162/2019, e della disciplina definita per il ripiano annuale dell’anticipazione ricevuta.
Si prevede, inoltre, l’istituzione di fondo con una dotazione di 500 milioni di euro per l’anno 2021, in favore degli enti locali che hanno peggiorato il disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 2019 rispetto all’esercizio precedente a seguito della ricostituzione del fondo anticipazioni di liquidità ai sensi dell’articolo 39-ter, comma 1, del decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 2020, n. 8, se il maggiore disavanzo determinato dall’incremento del fondo anticipazione di liquidità è superiore il 10 per cento delle entrate correnti accertate, risultante dal rendiconto 2019 inviato alla BDAP. Il fondo è destinato alla riduzione del disavanzo ed è ripartito con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, d’intesa con la Conferenza Stato città ed autonomie locali, da adottare entro 30 giorni dalla data di conversione del decreto.
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