L’art. 4 del decreto, rubricato “Misure urgenti in materia di sospensione dei procedimenti e dei termini amministrativi”, prevede al comma 1 che “Per il periodo dal 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023, nei confronti dei soggetti che alla data del 1° maggio 2023 avevano la residenza, il domicilio ovvero la sede legale o la sede operativa nei territori indicati nell’allegato 1, sono sospesi tutti i termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi relativi a procedimenti amministrativi, comunque denominati, pendenti alla data del 1° maggio 2023 o iniziati successivamente a tale data, ivi inclusi quelli sanzionatori e quelli relativi ai termini per la presentazione della domanda di partecipazione a procedure concorsuali, ad esclusione dei termini e dei procedimenti regolati con ordinanze di protezione civile adottate per il coordinamento e la gestione dello stato di emergenza di cui alle delibere del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, del 23 maggio e del 25 maggio 2023″.
La proposta emendativa sopprime, al comma 1, le parole: “e quelli relativi ai termini per la presentazione della domanda di partecipazione a procedure concorsuali”. Conseguentemente, al medesimo comma è stato aggiunto il seguente periodo: “È facoltà delle amministrazioni sospendere i termini per la presentazione delle domande di partecipazione a procedure concorsuali fino al 31 agosto 2023”.