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› DL Aiuti-quater approvato dal Senato: le disposizioni di interesse per gli enti locali
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DL Aiuti-quater approvato dal Senato: le disposizioni di interesse per gli enti locali
22/12/2022
L’Aula del Senato ha rinnovato la fiducia al Governo con l’approvazione, con modifiche, del
ddl n. 345
, di conversione del decreto-legge n. 176/2022 sul sostegno al settore energetico e sulla finanza pubblica, c.d. “Decreto Aiuti-quater”. Il provvedimento passa all’esame della Camera. Il provvedimento prevede l’abrogazione del decreto-legge 23 novembre 2022, n. 179, recante “Misure urgenti in materia di accise sui carburanti e di sostegno agli enti territoriali e ai territori delle Marche colpiti da eccezionali eventi meteorologici” (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 23 novembre 2022, n. 274 ed entrato in vigore il 24 novembre 2022). Rimangano validi gli atti e i provvedimenti adottati e siano fatti salvi gli effetti e i rapporti giuridici dispiegatisi in tempo di sua vigenza.
Tra le disposizioni di interesse per gli enti locali segnaliamo:
Articolo 3-bis, comma 1 (Contributo straordinario per utenze per energia elettrica e gas degli enti locali per la continuità dei servizi erogati): incrementa di 150 milioni di euro per l’anno 2022 l’importo del
contributo straordinario
autorizzato dal D.L. n. 17/2022 per
garantire la continuità dei servizi erogati dagli enti locali
, in relazione alla maggiore spesa per utenze di energia elettrica e gas derivante dalla crisi energetica. L’incremento di risorse è destinato per 130 milioni in favore dei comuni e per 20 milioni in favore delle città metropolitane e delle province. Il comma riproduce il testo dell’articolo 2, comma 1, del D.L. n. 179/2022, il cui contenuto è stato interamente trasfuso nel decreto-legge 176/2022. L’intesa sullo schema di decreto del Ministro dell’interno, recante il riparto dell’ulteriore incremento di 150 milioni di euro, per l’anno 2022, è stata sancita nella seduta straordinaria della Conferenza Stato-città ed autonomie locali del 13 dicembre 2022.
Articolo 3-bis, commi 2, 3 e 6 (Disposizioni urgenti in materia di trasporto pubblico locale e regionale): reca misure di sostegno per fronteggiare i costi dell’energia e, con specifico riferimento al
trasporto pubblico locale e regionale
, ai commi 2 e 3, assegna ulteriori 320 milioni di euro per il 2022 al fondo istituito dall’articolo 9, comma 1, del decreto-legge n. 115 del 2022 (c.d. aiuti bis) per sostenere il settore a fronte degli eccezionali aumenti dei prezzi dell’energia elettrica e del carburante dovuti alla crisi internazionale in atto.
Articolo 3-ter (Misure straordinarie in favore degli enti locali relative alla spesa per utenze di energia elettrica e gas): l’articolo inserito nel corso dell’esame in sede referente, esclude l’applicazione della sanzione prevista dal TUEL per gli enti locali in situazione di criticità finanziaria che, per l’anno 2022, non riescano a garantire la
copertura minima del costo dei servizi a domanda individuale.
Articolo 3-quinquies (Disposizioni per l’acquisto di beni e servizi): si interviene sulla disciplina inerente agli
acquisti di beni e servizi
da parte delle pubbliche amministrazioni, con riferimento alle seguenti categorie merceologiche: telefonia mobile e fissa, carburanti extra-rete, carburanti rete, energia elettrica, gas e combustibili per il riscaldamento.
Articolo 8-bis (Anticipazioni di tesoreria degli enti locali): prevede che l’aumento del limite massimo di ricorso ad
anticipazioni di tesoreria da tre a cinque dodicesimi
delle entrate correnti, da parte degli enti locali – già previsto a legislazione vigente per il triennio 2020-2022 – sia esteso all’anno 2023. La finalità della disposizione è quella di agevolare il rispetto dei tempi di pagamento nelle transazioni commerciali da parte degli enti locali.
Articolo 10, commi 1 e 2 (Affidamenti di lavori pubblici): Il primo comma consente ai Comuni non Capoluogo, p
er gli interventi PNRR e PNC
, di compiere
affidamenti diretti
fino a 139.000 euro, per acquisti di servizi e forniture. Per i medesimi Enti dunque, solo oltre tale soglia di acquisti di servizi e forniture, scatta l’obbligo di ricorrere alle aggregazioni (attraverso Centrali di committenza e Soggetti aggregatori; Unioni di Comuni, Consorzi e Associazioni; Province e Città Metropolitane; Comuni Capoluogo di Provincia). Per i lavori invece la soglia, oltre la quale scatta l’obbligo per i medesimi Enti di ricorrere alle aggregazioni, per gli affidamenti diretti e sempre per opere finanziate a valere su risorse del PNRR e del PNC, rimane invariata e fissata a 150.000 euro. Il comma 2 stabilisce la possibilità per le stazioni appaltanti destinatarie di finanziamenti del PNRR o del PNC – di ricevere contributi, volti a fronteggiare gli
incrementi di costo derivanti dall’aggiornamento regionale dei prezzari, per la realizzazione di opere pubbliche avviate dopo il 18 maggio 2022 (data di entrata in vigore del D.L. 50/2022) e fino al 31 dicembre 2022. È specificato che sono destinatarie di tali contributi le stazioni appaltanti che non abbiano avuto accesso al Fondo per l’avvio di opere indifferibili, istituito nello stato di previsione del MEF, pur in possesso dei requisiti previsti; non risultano beneficiarie delle previste preassegnazioni di risorse; non ricorrano a risorse provenienti da rimodulazioni a disposizione del quadro economico e dall’utilizzo di eventuali somme disponibili derivanti da interventi di competenza delle medesime stazioni appaltanti per cui siano stati eseguiti i relativi collaudi. Con apposito decreto del MEF saranno definite le modalità di attuazione del comma 2.
Articolo 10, commi 2-bis e 2-ter (Proroga dei termini per l’affidamento dei lavori di realizzazione delle opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio): il comma 2-bis
proroga al 31 marzo 2023 i termini
per
l’affidamento dei lavori di realizzazione
delle opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio che scadono tra il 1° luglio 2022 e il 31 dicembre 2022, limitatamente alle opere oggetto di contributi assegnati entro il 31 dicembre 2021. La norma precisa che la proroga introdotta non interviene sulle scadenze e sugli obblighi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). Il comma 2-ter precisa che, al fine di salvaguardare le procedure già in corso di attivazione, rimangono validi gli affidamenti attuati alla data del 31 dicembre 2022 dai comuni non capoluogo di provincia che non abbiano utilizzato stazioni appaltanti qualificate o enti sovracomunali, come le unioni di comuni, le province, le città metropolitane e i comuni capoluoghi di province.
Articolo 12, commi 1 e 2 (Esenzioni in materia di imposte – IMU settore dello spettacolo): si stabilisce che la
seconda rata dell’IMU
non è dovuta per
gli immobili rientranti nella
categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli
, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate. Si chiarisce, inoltre, che a seguito della riconduzione in regime de minimis della II rata IMU 2022, la fruizione della misura non è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea.
Articolo 14, comma 3-bis (Assunzione di personale nelle Regioni a statuto ordinario in base alla sostenibilità finanziaria): La disposizione reca una norma di interpretazione relativa all’art. 33, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2019 (come convertito dalla legge n. 58 del 2019) in materia di
facoltà assunzionali
, laddove si chiarisce che le entrate correnti dovranno essere calcolate sulla base della media degli accertamenti dei primi tre titoli degli ultimi tre rendiconti della gestione approvati. Da tale media dovranno essere esclusi gli accertamenti vincolati di cui alla tipologia 102, «Tributi destinati al finanziamento della sanità», del titolo I (rubricato Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa») e quelli relativi al Fondo Nazionale dei Trasporti, al netto dell’accantonamento obbligatorio, ai medesimi primi tre titoli, del fondo crediti di dubbia esigibilità.
Articolo 14-ter (Disposizioni urgenti in favore dei comuni di Lampedusa e Linosa): la disposizione novella la disciplina (di cui all’articolo 9, comma 1- quinquies, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160) relativa alla previsione del divieto di assunzione di personale nei confronti degli enti locali che non rispettino i termini per l’approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato, nonché per la trasmissione alla banca dati delle amministrazioni pubbliche dei medesimi documenti, aggiungendo un’ulteriore eccezione a tale divieto con la quale viene fatto salvo lo svolgimento delle funzioni fondamentali di cui all’articolo 14, comma 27, del decreto legge 31 maggio 2010 n. 78 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2010 n. 122, nei comuni delle isole minori con popolazione fino a diecimila abitanti, ove nell’anno precedente è stato registrato un numero di migranti sbarcati superiore almeno al triplo della popolazione residente.
Articolo 14-quinquies (Fondo per investimenti in rigenerazione urbana per i comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti): si prevede l’istituzione nello stato di previsione del Ministero dell’interno di un
fondo per investimenti in rigenerazione urbana
a favore dei comuni con popolazione inferiore a 15 mila abitanti, con una dotazione complessiva per il biennio 2025-2026 pari a 235 milioni di euro (115 milioni di euro per il 2025 e 120 milioni di euro per il 2026). Viene demanda ad un decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottarsi entro la data del 30 giugno 2023, l’individuazione dei criteri di riparto, assicurando in ogni caso l’attribuzione delle risorse in proporzione al fabbisogno espresso da ciascuna regione, anche tenendo conto delle risorse assegnate ai sensi dell’art. 1, comma 534 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di bilancio 2022).
Articolo 14-sexies (Incarichi di vicesegretario comunale): la norma dispone che, fino al 31 dicembre 2023, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui ai commi 9 e 10 dell’articolo 16-ter del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, che – con la finalità di ovviare alla carenza di segretari comunali nei piccoli comuni – prevedono la possibilità di conferire, in via eccezionale e per un periodo di tempo limitato, le funzioni di vicesegretario a funzionari di ruolo del comune ricorrendo determinati requisiti. Gli incarichi di vicesegretario, purché conferiti entro la predetta data del 31 dicembre 2023, proseguono sino a naturale scadenza.
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