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› Distribuzione gas: sui canoni al Comune si paga l’IVA
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Distribuzione gas: sui canoni al Comune si paga l’IVA
27/08/2021
Il canone percepito dal Comune per l’affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale ad un soggetto terzo privato è rilevante agli effetti dell’Iva e, conseguentemente, le somme (sia quelle versate in misura fissa che una tantum) riconosciute dall’aggiudicatario devono essere regolarmente assoggettate al tributo per la sussistenza dei presupposti impositivi (soggettivo e oggettivo), ai sensi degli articoli 4 e 3 del DPR del 26 ottobre 1972, n. 633. È quanto ribadito dall’Agenzia delle entrate nella
risposta n. 533 del 6/08/2021
. Secondo l’Agenzia, il Comune, nell’affidare il servizio di distribuzione del gas naturale, non agisce nella veste di pubblica autorità, in quanto i rapporti tra lo stesso ente locale ed il concessionario sono disciplinati da un contratto di servizio, ai sensi dell’articolo 14, comma 1, del citato d.lgs. n. 164 del 2000, dalle cui disposizioni emerge che il rapporto tra le parti contraenti viene regolamentato sulla base di una pattuizione bilaterale che, pur presentando alcuni profili di natura amministrativa (in considerazione dell’interesse pubblicistico sotteso all’erogazione del servizio), concretizza una modalità di svolgimento dell’attività tipica degli operatori economici privati, basata sulla previsione delle reciproche obbligazioni e posizioni soggettive. Con la risoluzione n. 361285 del 31 dicembre 1986 l’Amministrazione finanziaria ha avuto modo di chiarire che la concessione del servizio di erogazione del gas, da parte di un Comune, sulla base di un atto negoziale, costituisce, per sua natura, attività economica non istituzionale, attratta nel campo di applicazione dell’IVA in virtù del DPR n. 633 del 1972, art. 3, comma 1. Tale affidamento assume rilevanza economica e conferisce carattere commerciale all’attività resa dall’ente locale nel rapporto con il soggetto gestore, garantendo il diritto dell’ente locale a percepire il canone, seppur, nel caso di specie, nelle modalità disciplinate dall’art. 46-bis, comma 4 della Legge 222/07. Trattandosi di corrispettivo (di regola integrativo, in questo caso corrispettivo ex novo) per la concessione del servizio, la natura dello stesso non muta per il fatto di aver fonte nella deliberazione da parte della Giunta del Comune. Non inficia, inoltre, la natura di corrispettivo di tali somme il fatto che l’incremento del canone, ai sensi del comma 4 dell’art. 46-bis, non rappresenta una somma “integralmente disponibile” per il Comune, essendo previsto che le risorse aggiuntive percepite dai Comuni che si avvalgono di tale facoltà siano destinate – prioritariamente ma non esclusivamente – a meccanismi volti a ridurre il costo dei consumi di gas in capo alle fasce di utenti economicamente più deboli.
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