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Diritto di accesso agli atti e interruzione di pubblico servizio

14/07/2021
L’esercizio legittimo del diritto d’accesso previsto dalla L. n. 241 del 1990, art. 22 e ss., non integra, anche quando esercitato con plurime richieste, l’elemento oggettivo del reato di cui all’art. 340 c.p., se non è dimostrato il nesso di causalità fra le plurime richieste e il turbamento dell’attività del pubblico ufficio o servizio, né l’elemento soggettivo, se non sia accertata la coscienza e volontà, anche nella forma del dolo eventuale, del privato di strumentalizzare il diritto d’accesso per turbare il regolare funzionamento delle attività contemplate dall’art. 340 c.p.. È quanto stabilito dalla Corte di Cassazione, con la sentenza n. Sentenza 1° luglio 2021, n. 25296. Nel caso di specie, la Corte di appello di Firenze, con sentenza n. 6690/2019 del 28/11/2019, riformando la decisione del Tribunale di Firenze, ha assolto il privato cittadino dal reato residuo ascrittogli ex artt. 81 e 340 c.p. – per avere turbato con condotte intimidatorie la regolarità dei servizi del Comune con continue e immotivate richieste di accesso agli atti così da impegnare totalmente (dal luglio del 2011 al gennaio del 2014) i servizi tecnici e legali a copiare gli atti per rispondere ai quesiti da lui posti circa svariate pratiche edilizie. La Corte ha evidenziato che costituisce interruzione di ufficio o di pubblico servizio ogni condotta che determini una qualunque temporanea alterazione, oggettivamente apprezzabile, della regolarità dell’ufficio o del servizio, anche se coinvolgente un settore e non la totalità delle attività (Sez. 6, n. 1334 del 12/12/2018, dep. 2019, Carannante, Rv. 274836; Sez. 5, n. 1913 del 16/10/2017, dep. 2018, Andriulo, Rv. 272321; Sez. 6, n. 19676 del 16/04/2014, Musolino, Rv. 259768), il che particolarmente vale quando il settore si inserisce in un ufficio di non grandi dimensioni (Sez. 6 n. 6412 del 2 febbraio 2016, Caminiti, non mass.). Tuttavia, il reato ex art. 340 c.p., non è configurabile se il servizio pubblico nel suo complesso continua a funzionare regolarmente adempiendo allo scopo per il quale è stato predisposto (Sez. 6, n. 9422 del 17/02/2016, non mass.). La Corte di appello ha rilevato, in specie, che dai contenuti delle testimonianze acquisite si ricava che: a) l’imputato (che agì rappresentando soggetti che avevano interessi specifici in relazione alle situazioni oggetto delle istanze e che esercitavano il diritto riconosciuto dalla L. n. 241 del 1990, art. 22) si è sempre comportato educatamente, ha rispettato i protocolli – senza pretendere trattamenti di favore o risposte prima dello scadere dei termini fissati dalla legge – e non ha formulato istanze pretestuose o richiesto atti inesistenti; b) l’ufficio comunale non è mai stato costretto a chiudere a causa della condotta di G., nè, in conseguenza dei colloqui fra gli impiegati e l’imputato si sono mai formate code tali da congestionare l’uffici impedendone il normale funzionamento.

 

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