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Diritto d’accesso dei consiglieri comunali alla documentazione posta a base di gara d’appalto

10/06/2023




I consiglieri possono accedere agli atti del comune, se necessari all’esercizio della funzione e se non riguardino i provvedimenti formati dalla commissione di gara e fino alla chiusura del procedimento, tenendo presente il principio del ragionevole bilanciamento tra diritti fondamentali. Il Ministero dell’interno in riscontro ad una richiesta di parere da parte di un Prefettura ha evidenziato che è principio pacifico quello per cui l’accesso agli atti, ex art. 43 del TUEL, da parte dei consiglieri comunali costituisce strumento di controllo e verifica del comportamento dell’amministrazione, in funzione di tutela di interessi non individuali ma generali, ed è pertanto espressione del principio democratico dell’autonomia locale”.

Il Consiglio di Stato (sentenza n. 8667/2022 – sentenza n. 4792/2021) ha precisato che l’esercizio del potere di accesso di cui all’articolo 43, comma 2, TUEL è finalizzato “all’espletamento del mandato” e pertanto deve essere letto ed interpretato in stretto rapporto all’art. 42. Il bisogno di conoscenza del titolare della carica elettiva deve, quindi, porsi in rapporto di strumentalità con la funzione ‘di indirizzo e di controllo politico-amministrativo’, di cui nell’ordinamento dell’ente locale è collegialmente rivestito il consiglio comunale (art. 42, c.1, t.u.e.l.), e alle prerogative attribuite singolarmente al componente dell’organo elettivo.

Il diritto del consigliere comunale all’accesso agli atti dell’ente locale non è, dunque, incondizionato. Il diritto di accesso è sottoposto, infatti, alla regola del ragionevole bilanciamento propria dei rapporti tra diritti fondamentali. Nell’ambito del codice dei contratti, il diritto di accesso prevede che i consiglieri comunali mantengano una posizione differenziata in ossequio proprio al riconosciuto ruolo di controllo e di garanzia. L’accesso informativo dei consiglieri comunali non può essere astrattamente negato per nessuna particolare categoria di informazioni e di atti che le contengono, e dunque neppure quelli relativi alle procedure di gara.

I consiglieri comunali, proprio in virtù dell’articolo 43 del TUEL, possano accedere ad atti per i quali è generalmente precluso ai terzi l’esercizio del diritto di accesso per ragioni di riservatezza e che il diritto dei consiglieri comunali di ottenere dagli uffici comunali “tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all’espletamento del loro mandato” è ben diverso dal diritto di accesso disciplinato dagli artt. 23 e segg. della legge n. 241/1990 e dall’articolo 10 del TUEL. La garanzia della riservatezza dei terzi è assicurata dall’articolo 43  il quale stabilisce che i consiglieri comunali sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge.




 

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