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Diritto all’incentivo e condizione di incentivabilità delle funzioni tecniche

11/10/2022
Il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, con il parere 1485, fornisce chiarimenti in merito alle condizioni di incentivabilità delle funzioni tecniche.  In particolare è stato chiesto se il diritto del dipendente alla corresponsione dell’incentivo sorga a seguito del mero accertamento dell’effettivo svolgimento di una delle attività di cui al comma 2, ovvero se questo sia condizionato al raggiungimento di una determinata fase della procedura di acquisizione. Si pensi, a titolo esemplificativo alle attività svolte dal soggetto incaricato della programmazione di un investimento a cui non si sia dato seguito, oppure alle attività del RUP e degli incaricati della predisposizione di una procedura di gara che sia, successivamente, andata deserta. In tutti i predetti casi, infatti, appare opportuno condizionare la nascita del diritto all’incentivo, alla stipula del contratto o, quantomeno, alla effettiva aggiudicazione dell’appalto.

In merito al quesito posto, il Ministero rappresenta preliminarmente che le risorse del fondo ex art. 113, comma 3, del Codice sono ripartite sulla base di apposito regolamento adottato dalle amministrazioni aggiudicatrici secondo i rispettivi ordinamenti, tra i dipendenti che hanno svolto le attività per le quali è riconosciuto l’incentivo. Ferma restando, pertanto, la discrezionalità del singolo ente nella definizione delle modalità di riparto delle somme anzidette, in assenza di apposita regolamentazione sul punto, si ritiene opportuno, in linea con l’orientamento della giurisprudenza contabile, che l’erogazione dell’incentivo sia subordinato al completamento dell’opera o all’esecuzione della fornitura o del servizio oggetto dell’appalto nel rispetto dei costi e dei tempi prestabiliti. Ciò in quanto, dalla formulazione del già richiamato comma 3 dell’art. 113 del Codice, si evince l’obbligo, in capo all’amministrazione aggiudicatrice, di stabilire i criteri e le modalità per la riduzione delle risorse finanziarie connesse  alla singola opera o lavoro a fronte di eventuali incrementi  dei tempi o dei costi non conformi alle disposizioni di legge.

 

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