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Debito fuori bilancio da sentenza esecutiva anche in presenza di accantonamenti

11/05/2022
La Corte dei conti, Sez. Valle d’Aosta, con deliberazione n. 7/2022, fornisce il proprio parere in merito all’obbligo di attivazione della procedura di riconoscimento di debito fuori bilancio di cui all’articolo 194, comma 1, lettera a) del decreto legislativo n. 267/2000, a fronte di una sentenza del Consiglio di Stato di condanna di un Comune al pagamento delle spese giudiziali per il doppio grado di giudizio, stante il precedente accantonamento al Fondo Rischi Contenzioso.
La Sezione ricorda che secondo la consolidata giurisprudenza la deliberazione consiliare di riconoscimento del debito fuori bilancio derivante da sentenze esecutive non attiene al profilo della legittimità – poiché già dedotto in sede giudiziale – quanto piuttosto alla duplice necessità di: a) ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza finanziaria maturato all’esterno che può alterare gli equilibri di bilancio; b) accertare le cause che hanno generato l’obbligo e le eventuali responsabilità. Il pagamento di un debito fuori bilancio rinveniente da una sentenza esecutiva deve, sempre, essere preceduto dall’approvazione da parte del Consiglio dell’ente della relativa deliberazione di riconoscimento. Ciò vale indipendentemente dall’accantonamento a Fondo rischi contenzioso e, a maggior ragione, come nel caso prospettato dal Comune istante, quando tale accantonamento non sia sufficiente a dare copertura integrale agli oneri conseguenti dalla sentenza di condanna. L’accantonamento di somme in bilancio non esime dalla doverosa verifica circa la effettività dei mezzi di copertura, anche in relazione alla sussistenza di ulteriori passività.
Soltanto l’esito del giudizio trasforma la passività potenziale in debito fuori bilancio. Di conseguenza, l’esistenza dell’accantonamento al fondo, sul quale non è possibile impegnare e pagare alcuna spesa (art. 167, comma 3, TUEL), non costituisce l’elemento che consente di determinare se si è in presenza di un debito fuori bilancio, ma costituisce lo strumento che, se adeguatamente valorizzato, consente di assicurare la necessaria copertura finanziaria del debito previamente riconosciuto nella sua interezza.

 

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